Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 149 del 19 settembre 2022, ha chiarito che lo status di socio di minoranza di società di capitali è sempre compatibile con l'esercizio della professione, a meno che non si accerti che l'iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società. Pertanto la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc. rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso (cfr Nota Informativa 21 marzo 2012 n. 26).
Il CNDCEC ha inoltre chiarito che l'assunzione in una società di capitali della carica di amministratore in assenza di ampi poteri gestori senza la contestuale presenza di un interesse economico prevalente è sempre compatibile con l'esercizio della professione, a meno che non si accerti che, come nel caso precedente, l'iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso un soggetto terzo, la società.
Si ricorda che sussiste l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti (art. 4 c. 1 lett. c D.Lgs. 139/2005). Nel caso in cui l'attività di impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali, peraltro, l'incompatibilità ricorre nel caso in cui l'iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società (ad es. socio di maggioranza) e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.
Fonte: PO CNDCEC 19 settembre 2022 n. 149