martedì 27/09/2022 • 09:41
L’INPS, con Circ. 26 settembre 2022 n. 105, fornisce le istruzioni operative per il versamento dei contributi e dei premi sospesi dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 per gli organismi sportivi. Termine ultimo per i versamenti è il 16 dicembre 2022.
redazione Memento
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Dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 è prevista per gli organismi sportivi la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti in scadenza:
I versamenti interessati dalla sospensione andranno effettuati entro il 16 dicembre 2022.
L'INPS, pertanto, con la Circ. 26 settembre 2022 n. 105, interviene fornendo le istruzioni operative per le diverse gestioni interessate.
Il susseguirsi delle proroghe
La sospensione dei termini prevista per gli organismi sportivi è stata originariamente disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 923 lett. b), L. 234/2021) e, rispettivamente, successivamente prorogata:
Organismi sportivi interessati: facciamo il punto
Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono:
Per rientrare nel novero dei beneficiari della sospensione, gli organismi elencati devono:
Adempimenti sospesi: cosa sapere per non sbagliare
La sospensione interessa gli adempimenti e l'intervallo temporale come riportati in tabella:
Cosa viene sospeso? |
Cosa non viene sospeso? |
Con scadenza in quale periodo? |
---|---|---|
|
|
1° gennaio 2022 - 30 novembre 2022 |
Verifica dei requisiti
L'INPS comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Dipartimento per lo Sport" - i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva, affinché sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive.
Come devo versare i contributi sospesi?
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati:
Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).
Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
UniEmens: esempi pratici per la compilazione
1. Datore di lavoro con dipendenti
Mensilità dicembre 2021 - ottobre 2022 (1) |
|
---|---|
Elemento |
Codice |
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> |
Codice “N979” (2) + relative <SommeACredito> (3) |
(1) Rimangono valide le disposizioni relative al codice di autorizzazione “7M”. (2) Avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”. L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. (3) Rappresenta l'importo dei contributi sospesi. |
Nel caso in cui vogliano avvalersi della sospensione, i datori di lavoro che abbiano già provveduto all'invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono:
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo:
La “Sezione INPS” del modello “F24” deve essere compilato nel seguente modo:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
---|---|---|---|---|---|
DSOS |
PPNNNNNNCCN979 |
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Si rimanda alla Circ. INPS 30 maggio 2022 n. 64 per ulteriori disposizioni operative.
2. Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata
La compilazione riportata in tabella riguarda i soggetti destinatari della sospensione contributiva che:
Elemento |
Codice |
---|---|
<CodCalamita> di <Collaboratore> |
Valore 38 (*) |
(*) Avente il significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell'ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – ottobre 2022”. |
I committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, devono:
La “Sezione INPS” del modello “F24” deve essere compilato nel seguente modo:
Codice Sede |
Causale contributo |
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda |
Periodo dal |
Periodo al |
Importi a debito versati |
---|---|---|---|---|---|
CXX/C10 |
|
mm/aaaa |
mm/aaaa |
Per tali soggetti, le istruzioni qui rappresentate sostituiscono quelle fornite con la Circ. INPS 30 maggio 2022 n. 64 (par. 4.2).
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