martedì 27/09/2022 • 09:41
L’INPS, con Circ. 26 settembre 2022 n. 105, fornisce le istruzioni operative per il versamento dei contributi e dei premi sospesi dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 per gli organismi sportivi. Termine ultimo per i versamenti è il 16 dicembre 2022.
redazione Memento
Dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 è prevista per gli organismi sportivi la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti in scadenza: dei contributi previdenziali e assistenziali; dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti interessati dalla sospensione andranno effettuati entro il 16 dicembre 2022. L'INPS, pertanto, con la Circ. 26 settembre 2022 n. 105, interviene fornendo le istruzioni operative per le diverse gestioni interessate. Il susseguirsi delle proroghe La sospensione dei termini prevista per gli organismi sportivi è stata originariamente disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 923 lett. b), L. 234/2021) e, rispettivamente, successivamente prorogata: dal c.d. “Decreto energia” (art. 7, c. 3 bis, DL 17/2022 conv. in L. 34/2022); dal c.d. “Decreto Aiuti” (art. 39, c. 1 bis, DL 50/2022 conv. in L. 91/2022). Organismi sportivi interessati: facciamo il punto Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono: le federazioni sportive nazionali; le discipline sportive associate; gli enti di promozione sportiva; le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Per rientrare nel novero dei beneficiari della sospensione, gli organismi elencati devono: avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (DPCM 24 ottobre 2020). Adempimenti sospesi: cosa sapere per non sbagliare La sospensione interessa gli adempimenti e l'intervallo temporale come riportati in tabella: Cosa viene sospeso? Cosa non viene sospeso? Con scadenza in quale periodo? Adempimenti informativi Termini relativi ai versamenti dei contributi Rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS Quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria Eventuali rate in scadenza riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa a causa dell'emergenza COVID-19, il cui versamento è da effettuarsi in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022 (art. 3 quater DL 146/2021 conv. in L. 215/2021) versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso 1° gennaio 2022 - 30 novembre 2022 Verifica dei requisiti L'INPS comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Dipartimento per lo Sport" - i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva, affinché sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive. Come devo versare i contributi sospesi? Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati: senza applicazione di sanzioni e interessi; in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. UniEmens: esempi pratici per la compilazione 1. Datore di lavoro con dipendenti Mensilità dicembre 2021 - ottobre 2022 (1) Elemento Codice <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> Codice “N979” (2) + relative <SommeACredito> (3) (1) Rimangono valide le disposizioni relative al codice di autorizzazione “7M”. (2) Avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”. L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. (3) Rappresenta l'importo dei contributi sospesi. Nel caso in cui vogliano avvalersi della sospensione, i datori di lavoro che abbiano già provveduto all'invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono: inoltrare un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l'esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo; inoltrare la variazione entro e non oltre il 26 ottobre 2022 (30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare). Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo: a un credito in favore dell'INPS da versare con Modello “F24”; a un credito a favore dei datori di lavoro; un saldo a zero. La “Sezione INPS” del modello “F24” deve essere compilato nel seguente modo: Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati DSOS PPNNNNNNCCN979 mm/aaaa mm/aaaa Si rimanda alla Circ. INPS 30 maggio 2022 n. 64 per ulteriori disposizioni operative. 2. Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata La compilazione riportata in tabella riguarda i soggetti destinatari della sospensione contributiva che: hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e simili; nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata. Elemento Codice <CodCalamita> di <Collaboratore> Valore 38 (*) (*) Avente il significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell'ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – ottobre 2022”. I committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, devono: modificare i flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l'invio di una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione); effettuare la modifica entro e non oltre il 26 ottobre 2022 (30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare). La “Sezione INPS” del modello “F24” deve essere compilato nel seguente modo: Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa Per tali soggetti, le istruzioni qui rappresentate sostituiscono quelle fornite con la Circ. INPS 30 maggio 2022 n. 64 (par. 4.2). Fonte: Circ. INPS 26 settembre 2022 n. 105
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.