martedì 27/09/2022 • 09:31
L’INPS, con Mess. 26 settembre 2022 n. 3499, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni riferiti allo sgravio contributivo dello 0,8% (innalzato al 2% dal Decreto Aiuti bis) spettante ai lavoratori dipendenti con retribuzione non eccedente l'importo mensile di € 2.692.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 121, L. 234/2021) ha stabilito che, per i periodi di paga dal1° gennaio al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari allo 0,8%. Ciò a condizione che la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima. Successivamente, il DL Aiuti bis (art. 20 DL 115/2022 conv. in L. 142/2022) ha innalzato tale esonero al 2% ma solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei). L'INPS, ferme restando le indicazioni già fornite con Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43, interviene con ulteriori chiarimenti utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fornisce istruzioni operative per la corretta fruizione dell'esonero. Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità La Legge di Bilancio 2022 prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione di € 2.692 debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Ma cosa accade se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell'anno? Per evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d'anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di € 224 (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Il medesimo ragionamento vale nel caso di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di € 224 euro per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima. Determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili Nel caso in cui, nel corso del mese, il rapporto di lavoro subisca delle modifiche (ad esempio ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato) il massimale del singolo mese di competenza deve comunque tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. L'esonero contributivo in esame, pertanto, se il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non eccede l'importo mensile di € 2.692 euro, può essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili. Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro (o sia titolare di più rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro), il calcolo del massimale della retribuzione imponibile deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Di conseguenza, il massimale di retribuzione imponibile è pari a € 2.692 per ognuno dei rapporti di lavoro. Cessazione del rapporto di lavoro prima dell'anno 2022 Nel caso in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel 2022, gli siano state erogate le ultime competenze (ad esempio, residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive), su tali ultime competenze l'esonero non può trovare applicazione. Esonero per i lavoratori distaccati in paesi extracomunitari non convenzionati Lo sgravio esaminato può essere applicato anche ai lavoratori distaccati all'estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati, purchè la retribuzione mensile non superi l'importo di € 2.692. Retribuzione con quattordicesima: come comportarsi Nel mese di erogazione dell'eventuale quattordicesima, la riduzione contributiva può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della stessa o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di € 2.692. Esposizione in UniEmens Ai fini dell'esposizione dell'esonero spettante, sono confermate le istruzioni operative fornite con la Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43, che restano valide fino al mese di competenza settembre 2022. Per la compilazione del valore: “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato solo per indicare l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima. “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità. “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”, presente nell'elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità. Fonte: Mess. INPS 26 settembre 2022 n. 3499
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