martedì 27/09/2022 • 06:00
Una nuova Risposta delle Entrate fa chiarezza sulla modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, e sul credito di imposta riconosciuto a favore del sostituto dal Decreto Rilancio.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, in sede di risposta a interpello, sulle modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, e alla possibilità di usufruire del credito di imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto di imposta prevista dal Decreto Rilancio (art. 150 DL 34/2020). La norma in questione ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili». Il sostituto d'imposta recupera le ritenute Irpef versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute. Il caso di specie L'Istante è un ente di previdenza obbligatoria che riveste la qualifica di sostituto d'imposta e in qualità di ente pensionistico, eroga, tra l'altro, redditi da pensione soggetti a ritenute alla fonte. I chiarimenti del Fisco Il parere del Fisco, rispondendo ai quesiti posti dalla Cassa, chiarisce che: in caso di somme da restituire alla Cassa a seguito di atti amministrativi (nel caso di specie, delibere della Giunta Esecutiva), derivanti da sentenze, se il provvedimento amministrativo origina da una sentenza passata in giudicato antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 150 (ossia al 19 maggio 2020), la restituzione deve essere fatta al lordo anche nel caso in cui avvenga successivamente al 1° gennaio 2020, salvo diverso successivo accordo tra le parti; in assenza di contenziosi giuridici ed in presenza di comunicazioni unilaterali della Cassa inviate alla controparte per richiedere la restituzione delle somme non spettanti, ai fini dell'applicazione della norma in commento, tale comunicazione può o meno rilevare solo al momento in cui tali atti assumono valenza esecutiva definitiva in capo al destinatario, che non potrà più opporsi ai medesimi. Nel caso di specie, essendo previsto che «decorsi i 60 giorni senza che la delibera della Giunta Esecutiva sia stata impugnata la stessa non costituisce un titolo esecutivo», non si verifica la "definitività" della pretesa alla restituzione e pertanto il sostituto non può fruire del credito d'imposta a meno che, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite; è possibile avvalersi del credito nel momento in cui non può essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione, quindi a seguito di sentenza divenuta definitiva o accordo tra le parti. Inoltre, nelle more della definitività della pretesa, se il sostituito corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione; nel caso in cui la restituzione sia relativa ad importi afferenti a più periodi d'imposta, il criterio, previsto nel paragrafo 3 Circ. 14 luglio 2021 n. 8/E - secondo cui il sostituto è tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito - deve essere applicato dalla Cassa distintamente per ogni annualità alla quale si riferisce l'indebito; in caso di parziale restituzione delle somme in assenza di sentenza passata in giudicato e di accordo tra le parti, quindi in mancanza di una definitività della pretesa, la Cassa può usufruire del credito di imposta solo sulla somma effettivamente restituita dal sostituito; anche nel caso di restituzione al "netto" di somme relative a redditi di lavoro autonomo, al sostituto compete il credito d'imposta in commento; della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta, la Cassa dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770) così come illustrato nelle relative istruzioni ai predetti modelli di dichiarazione. Fonte: Risp. AE 26 settembre 2022 n. 470
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