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  • decreto trasparenza
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  • Tempo di lettura 2 min.

L'art. 7 del decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) rubricato “durata massima del periodo di prova”, al pari di altre norme contenute nel decreto stesso, si pone l'obiettivo non solo di confermare e integrare le norme  contenute nel codice civile e nelle leggi speciali sul patto di prova

Le previsioni del codice civile e delle norme di legge

L'art. 2096 del codice civile, reca, infatti, una disciplina dettagliata del periodo di prova, prevedendo:

- la necessità della forma scritta del patto di prova, salve diverse previsioni dei ccnl (comma 1);

- l'obbligo, rispettivamente per l'imprenditore e per il prestatore di lavoro, di consentire e fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova;

- la possibilità di recedere dal contratto di lavoro durante il periodo di prova senza obbligo di preavviso né di corrispondere la relativa indennità;

- la possibilità di stabilire un tempo minimo necessario per la prova. In tal caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine (comma 3);

- la definitività dell'assunzione dopo il periodo di prova;

- il computo del servizio prestato nell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro (comma 4).

Durata massima del periodo di prova

Con riferimento alla durata massima del pe...

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