Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione (art. 2, c. 1 lett. a) e b), D.Lgs. 182/97), i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera (art. 6, c. 15, DL 536/87 conv. in L. 48/88).
A decorrere dal 1° luglio 2022, il legislatore ha disposto l’innalzamento del massimale contributivo giornaliero da € 100,00 a € 120,00 (art. 10, c. 1, L. 106/2022).
Alla luce di quanto illustrato, l’INPS, con Mess. 23 settembre 2022 n. 3473, comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori interessati, dovranno adeguarsi al nuovo valore del massimale giornaliero pari a € 120,00.
Cosa prevede la normativa per i lavoratori dello spettacolo?
A decorrere dal 1° gennaio 1986, per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera.
Il massimale può essere variato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, in relazione alle risultanze della gestione.
Dal 1° luglio 2022 tale massimale è innalzato a € 120,00.
Restituzione delle differenze contributive: come fare?
Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:
“E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito;
“E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Fonte: Mess. INPS 23 settembre 2022 n. 3473