lunedì 26/09/2022 • 12:32
Il CNDEC, con i pronto ordini n. 113 e n. 152 del 15 settembre 2022, ha chiarito il potere del Consiglio relativamente al rilascio del parere di congruità dei compensi professionali in seguito all'abrogazione delle tariffe.
redazione Memento
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Il CNDCEC, con due pronto ordini del 15 settembre 2022, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, ha fornito chiarimenti sul potere del Consiglio dell'Ordine di rilasciare o meno il parere di congruità dei compensi professionali.
Rilascio parere congruità sui compensi professionali
Con il pronto ordini n. 113 del 15 settembre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha fornito chiarimenti circa la possibilità da parte del Consiglio dell'Ordine di rilasciare il parere di congruità della parcella professionale a seguito dell'istanza formulata dall'iscritto o dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti d'ingiunzione.
In via preliminare, in tema di determinazione del compenso professionale, si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 9 c. 1 DL 1/2012 dalla L. n. 124/2017, entrate in vigore il 29 agosto 2017, che hanno comportato l'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Qualora non venga pattuito preventivamente, è facoltà del professionista ricorrere all'autorità giudiziaria per la determinazione del compenso, tramite l'instaurazione di un giudizio ordinario o sommario.
Alla luce di quanto affermato da una recente Cassazione (Cass. 8 luglio 2021 n. 19427), se da un lato si esclude che l'Ordine possa rilasciare il suddetto parere per l'attivazione di procedimento per decreto ingiuntivo in quanto sono abrogate tutte le disposizioni che per la determinazione del compenso rinviano alle abrogate tariffe (art. 633 c. 1 n. 3 c.p.c.), dall'altro lato rimane il suo potere di esprimersi sulla liquidazione del compenso (ai sensi dell'art. 2233 c.c.) essendo questo svincolato dalle tariffe e costituendo ciò un parere che non si esprime più sulla corretta applicazione dell'abrogata tariffa, ma che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.
Liquidazione compenso richiesto da iscritto
Con il pronto ordini n. 152 del 15 settembre 2022, il CNDCEC ha chiarito che il Consiglio dell'Ordine può pronunciarsi in merito a una richiesta di parere ai sensi dell'art. 2233 c.c. pervenuta dall'iscritto, anche in via preventiva rispetto all'instaurazione del giudizio, nel caso in cui la quantificazione sia stata contestata dall'assemblea dei soci della società in liquidazione. Ciò perché, come ricordato sopra, con l'abrogazione delle tariffe del compenso non è venuto meno il potere del Consiglio esprimersi sulla liquidazione del compenso.
Il CNDCEC ha, inoltre, evidenziato che il parere deve specificare:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
Si ricorda che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione del Consiglio dell'Ordine che persegue una finalità di pubblico interesse (art. 12 c. 1 lett. i D.Lgs. 139/2005).
Fonte: PO CNDCEC 15 settembre 2022 n. 113 e n. 152
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