martedì 27/09/2022 • 06:00
Anche qualora la documentazione ai fini della penalty protection per il transfer pricing sia consegnata oltre il termine previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ciò non farebbe venir meno lo “scudo” anti – sanzioni. La decisione della CTP si pone in continuità con altre decisioni di merito che hanno iniziato ad occuparsi della normativa sugli “oneri documentali”.
La pronuncia della CTP Milano 8 aprile 2022 n. 1024 trae origine da un recupero a tassazione IRES e IRAP asseritamente non versate nel contesto di una riorganizzazione aziendale, i cui costi di ristrutturazione sarebbero stati illegittimamente dedotti e non riaddebitati dalla capogruppo alle consociate; secondo l'Ufficio tali costi avrebbero dovuto essere rimborsati ai sensi dell'art. 110 c. 7 DPR 917/86. Nelle proprie difese, la società eccepiva, tra l'altro, il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, rilevando che l'Ufficio avrebbe applicato le sanzioni per avere la stessa tardivamente trasmesso la documentazione relativa alle operazioni infragruppo a seguito del questionario inviato. La TP documentation e il Provvedimento AE Come noto, l'art. 1 c. 6 D.Lgs. 471/97 (prima art. 1 c. 2 - ter) prevede che, ove il contribuente predisponga, con le modalità e nei termini previsti, la documentazione contemplata dal Provvedimento AE 23 novembre 2020 n. 360494, ne dia comunicazione all'Amministrazione finanziaria e, all'atto del controllo, la esibisca agli organi incaricati alla conduzione dell'attività ispettiva, non sarà passibile delle ordinarie sanzioni previste per il caso di infedele dichiarazione, qualora tale documentazione sia ritenuta “idonea” a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza, limitatamente a eventuali recuperi a tassazione derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento praticati. Circa le formalità cui adempiere, il punto 5.2.1. del Provvedimento AE 23 novembre 2020 n. 360494 dispone inter alia che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; diversamente il precedente Provvedimento AE e la Circolare AE 15 dicembre 2010 n. 58/E nulla prevedevano in merito ai requisiti della data certa. La firma elettronica e la marca temporale devono essere apposte entro la data di effettiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che in questo modo attesta il possesso della documentazione da parte del contribuente, a pena di “inidoneità” della documentazione trasmessa. Il termine di consegna della documentazione Va precisato che la previsione di un termine per la consegna della documentazione all'Ufficio è prevista sia nell'ambito del regime documentale attualmente in vigore (con il Provvedimento AE 23 novembre 2020 n. 360494 e con la Circolare AE 26 novembre 2021 n. 15/E) sia in quello previgente (con il Provvedimento AE 29 settembre 2010 n. 137654 e con la Circolare AE 15 dicembre 2010 n. 58/E). Nella vicenda esaminata, risulta che la società avesse dichiarato il possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi di riferimento, tuttavia non aveva ottemperato al termine per la consegna di cui al punto 8.2 dell'allora applicabile Provvedimento AE 29 settembre 2010 n. 137654 e con la Circolare AE 15 dicembre 2010 n. 58/E, i.e. 10 giorni. In proposito, i giudici milanesi hanno accolto le doglianze della contribuente, correttamente rilevando che il decorso del termine per la consegna della documentazione non implica l'obbligo, per l'Ufficio, di “disapplicare” la penalty protection (“Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione finanziaria non è vincolata all'applicazione dell'art. 1 c. 2 - ter D.Lgs. 471/97"). Secondo il consesso milanese, l'espressione “non è vincolata” non significa che l'Amministrazione “è obbligata” a non applicare il regime premiale e tanto meno che il superamento del termine sia previsto a “pena dell'esclusione del beneficio”. Il diniego di applicazione del regime premiale in esame presupporrebbe circostanze e valutazioni di natura “sostanziale”, così come si può desumere da quanto era previsto in allora al paragrafo 8.3 dello stesso Provvedimento AE e Circolare AE 15 dicembre 2010 n. 58/E: la documentazione “non presenta contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento”; ovvero quando “le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero”. Il nuovo Provvedimento AE 23 novembre 2020 n. 360494 precisa che la presentazione della documentazione non vincola l'Amministrazione finanziaria alla disapplicazione delle sanzioni anche quando manchi la firma elettronica con la marca temporale. Su queste basi, avendo riconosciuto che, dal punto di vista sostanziale, la ricorrente aveva fornito elementi informativi sufficienti a dare una descrizione della società stessa, delle attività svolte e delle operazioni infragruppo, la stessa era legittimata a fruire della disapplicazione delle sanzioni. In maniera del tutto condivisibile, i giudici milanesi hanno concluso che la consegna della documentazione oltre il termine integra un errore meramente formale, in quanto non determina alcun debito di imposta (art. 10 c. 3 L. 212/2000), al pari di quanto statuito nella pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Varese (CTP Varese 15 dicembre 2018 n. 74), nella quale il contribuente non aveva “flaggato” il possesso della documentazione nella dichiarazione dei redditi, tuttavia vi aveva ottemperato negli anni precedenti e successivi. Fonte: CTP Milano 8 aprile 2022 n. 1024
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