lunedì 26/09/2022 • 11:19
Con la risoluzione del 23 settembre 2022 n. 52/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.
redazione Memento
Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (art. 31 c. 1 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021). L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 23 settembre 2022 n. 52/E, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in oggetto, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate stessa, ha istituito il codice tributo 6981 denominato credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario, nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Nel campo anno di riferimento è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato AAAA. Si ricorda che il credito d'imposta in questione spetta: anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'UE, SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4 settembre 1996; fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione col modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione e non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata. Fonte: Ris. AE 23 settembre 2022 n. 52/E
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