lunedì 26/09/2022 • 10:59
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sui canoni relativi ai contratti di locazione, leasing e concessione di immobili non abitativi, nonché d’affitto d'azienda e di servizi a prestazioni complesse, acquistato dai cessionari.
redazione Memento
Il credito d'imposta sui canoni relativi ai contratti di locazione, leasing e concessione di immobili non abitativi, nonché d'affitto d'azienda e di servizi a prestazioni complesse spetta alle imprese del settore turistico e a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 5 DL 4/2022 conv. in L. 25/2022). L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 23 settembre 2022 n. 51/E, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, ha istituito il seguente codice tributo 7741. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione Erario, nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna importi a debito versati. Il campo anno di riferimento è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato AAAA. Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253466, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, che gli operatori economici devono presentare per beneficiare del credito d'imposta in oggetto e le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso. Quanto alle suddette modalità di attuazione: la comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione; per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale; il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; dopo l'accettazione del credito, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Fonte: Ris. AE 23 settembre 2022 n. 51/E
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