L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in ordine all'applicabilità del regime di esenzione IVA ex art. 10, c.1, n. 20), DPR 633/72 all'attività formativa resa intra-UE e alle relative prestazioni accessorie.
Nel caso di specie, l'ente formativo opera all'interno di progetti previsti, disciplinati e finanziati dall'Unione europea e può agire come:
"ente ospitante", erogando - in Italia o in un Paese estero - attività formativa;
"ente di supporto", fornendo prestazioni di iscrizione dei partecipanti ad analoghe attività formative, oltre a prestazioni opzionali. In questo caso, le attività formative sono erogate da un diverso "ente ospitante", con sede in un Paese estero oppure in Italia.
In entrambi i casi, la società emette fattura nei confronti dell'ente di invio, ovvero l'istituto, il centro di formazione, la scuola o i relativi consorzi da cui provengono i partecipanti all'attività formativa, oppure direttamente nei confronti dei beneficiari individuali degli istituti, centri di formazione, scuole o loro consorzi, a seconda delle modalità organizzative scelte dall'ente beneficiario dei fondi del programma e compatibilmente con quanto stipulato con l'Agenzia nazionale competente.
Ai fini dell'applicazione regime di esenzione IVA alle prestazioni rese, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:
le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie, materialmente effettuate dalla società in uno Stato estero in veste di "ente ospitante" non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente privato consumatore. Quando invece il committente è un soggetto passivo IVA, rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito ai fini IVA con conseguente possibilità per la società - al ricorrere dei presupposti - di usufruire del regime di esenzione in commento. La verifica dello status del committente spetta alla società che potrà conseguentemente applicare al suo caso specifico i principi esplicitati. In ogni caso, per usufruire del regime di esenzione, le prestazioni didattiche eseguite all'estero devono essere del tutto assimilabili a quelle per cui la società ha ottenuto il riconoscimento in Italia;
con riguardo alle prestazioni effettuate dalla società in qualità di "ente di supporto" (rectius, fornitore) a favore dell'ente di invio (rectius, committente), ovvero di un beneficiario individuale, nei cui confronti emette fattura, il Fisco non condivide la tesi della società che, invocando il principio di accessorietà ex articolo 7-quinques DPR 633/72, vorrebbe subordinare il riconoscimento in Italia del regime di esenzione all'eventuale esenzione IVA che lo Stato estero accorda all'ente ospitante in base ai presupposti ivi previsti e non a quelli vigenti nel nostro ordinamento. Sul punto, l'amministrazione finanziaria ha, infatti, già chiarito che il regime di esenzione in parola concerne il rapporto tra l'ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, e i propri discenti, e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente (cfr. Risp. AE 18 maggio 2021 n. 6). In definitiva, quindi, il requisito soggettivo non può essere mutuato in automatico dal committente estero, rilevando solo quello accordato dalle competenti autorità italiane. Resta inteso che, ove territorialmente rilevanti in Italia, i servizi in questione saranno soggetti al regime ordinario di tassazione IVA. In particolare, occorrerà valutare nel singolo caso concreto se si tratta o meno di una complessa operazione gestionale e organizzativa.
Fonte: Risp. AE 23 settembre 2022 n. 469