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lunedì 26/09/2022 • 06:00

Finanziamenti Decreto Aiuti ter

Contributo per i costi di energia e gas a cinema e teatri

Nel Decreto Aiuti ter, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e gas, è stata introdotta anche una disposizione che concede un contributo alle sale teatrali, da concerto ed a quelle cinematografiche.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il Decreto Aiuti ter, in merito alle disposizioni contro il caro-energia, dispone la proroga e rafforza i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale, inoltre, riconosce un credito d'imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d'imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30%, mentre, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, il credito è pari al 40%.

Contributo per energia e gas a cinema e teatri

Nell'ambito delle disposizioni per contrastare il caro energia contenute nel Decreto Aiuti ter, è prevista l'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed istituti e luoghi della cultura, di cui all'art. 101 D.Lgs. 42/2004 (ovvero musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

La stessa disposizione demanda ad un decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, per la definizione delle modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse sopra menzionate.

È, altresì, previsto che, alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione sopra descritta, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede come di seguito riportato:

  1. 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 89, c. 1, DL 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020.
  2. 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, c. 2, DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

Nello specifico, in merito alla lett. sub a), ci si riferisce al Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, in quanto, la disposizione richiamata, contenuta nell'art. 89, c. 1, del decreto “Cura Italia”, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, aveva istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Riguardo alla lett. sub b), ci si riferisce all'autorizzazione di spesa riguardanti le misure per il settore della cultura, disposte dall'art. 183, c. 2, del “decreto Rilancio”.

La disposizione del decreto “Aiuti ter” in commento dispone, altresì, che il contributo in questione, non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I dello stesso, ovvero quello riguardante le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Contributo alla resilienza energetica nazionale

Sempre nell'ambito delle misure contenute al sopra citato Capo I, con l'obiettivo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, è previsto che, il Ministero dell'Interno, utilizzi direttamente o affidi in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ciò, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Per le finalità suddette è, altresì, previsto che, lo stesso Ministero dell'Interno e i terzi concessionari dei beni summenzionati, potranno costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali pure per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al c. 2, lett. b) e c), dell'art. 31 (rubricato “Comunità energetiche rinnovabili”) del D. Lgs. 199/2021 (ovvero il decreto riguardante l'attuazione della Dir. UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Rimane ferma la facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

I beni demaniali in questione, sono di diritto superfici e aree idonee, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'art. 22 del medesimo decreto.

La disposizione in esame specifica, infine, che competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è, comunque, la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita presso il Ministero della Cultura, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR (art. 29, c. 1, DL 77/2021).

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