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lunedì 26/09/2022 • 06:00

Lavoro Sanzioni per il datore di lavoro

Aumentate le sanzioni sul collocamento mirato

Il Ministero del lavoro ridetermina gli importi delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti: l'importo minimo è aumentato da € 131,65 a € 146,00 e l'importo massimo da € 2.632,86 a € 2.919,84. Ma quando si applicano le sanzioni?

di Marianna Russo - Ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il decreto direttoriale del 21 settembre 2022

La Legge 113/85 sulla disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti stabilisce, all'art. 10, c. 5, che gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni contenute nel testo normativo debbano essere adeguati ogni tre anni in base alla variazione del costo della vita calcolato dall'Istat.

Finora si sono succeduti ben 11 decreti per rideterminare tali importi sanzionatori e l'ultimo era stato emanato dal Ministero del lavoro con decreto direttoriale n. 13 del 2019.

Pertanto, con decreto direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, il direttore generale della Direzione delle politiche attive del Ministero del lavoro ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla legge, adeguando gli importi delle sanzioni alla variazione dell'indice del costo della vita nel periodo dicembre 2018-agosto 2022, che è stata pari a + 10,9% (coefficiente 1,109), come risultante dal sito Istat.

I nuovi importi delle sanzioni

In particolare, il decreto direttoriale appena emanato ha ad oggetto le sanzioni introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 10 Legge 113/85.

Nel primo caso, la sanzione viene applicata quando i datori di lavoro privati non effettuino, entro i termini indicati (cioè entro sessanta giorni), la comunicazione dell'avvenuta installazione o trasformazione di centralini telefonici, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

In base alla variazione dell'indice ISTAT, l'importo minimo è aumentato da € 131,65 a € 146,00 e l'importo massimo da € 2.632,86 a € 2.919,84.

La seconda ipotesi sanzionatoria concerne i datori di lavoro privati che, pur avendo installato centralini telefonici con almeno cinque linee urbane per cui è previsto l'impiego di uno o più operatori e avendo, di conseguenza, l'obbligo di assumere centralinisti telefonici minorati della vista, non abbiano provveduto. Se il centralino prevede più di un posto di lavoro, almeno il 51% dei posti deve essere riservato a soggetti non vedenti o ipovedenti. La percentuale si calcola sui posti di lavoro astrattamente previsti, non sull'effettivo numero di lavoratori occupati. Sono considerate qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico il profilo di operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela, oppure alla gestione e all'utilizzo di banche-dati o, ancora, al servizio di telemarketing e telesoccorso. In caso di violazione di tale fattispecie, gli importi sanzionatori sono aumentati da € 26,30 a € 29,17 e da € 104,99 a € 116,43 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Il collocamento mirato

La Legge 113/85, così come la Legge 68/99, ha la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti particolarmente vulnerabili a causa di una minorazione fisica o psichica (nel caso di specie, la Legge 113/85 è specificamente rivolta ai minorati della vista).

Si definisce collocamento mirato proprio perché è dedicato all'inclusione di categorie particolarmente bisognose di protezione da parte dell'ordinamento. Come indicato dall'art. 2 Legge 68/99, il collocamento mirato consiste in quella serie di strumenti   tecnici   e   di supporto  che  permettono  di  valutare adeguatamente   le  persone  con  disabilità nelle  loro  capacità lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso l'analisi dei posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Lo scopo è l'integrazione lavorativa, che può essere conseguita soltanto attraverso il diritto ad accedere al lavoro, al quale fa da pendant l'obbligo datoriale di assunzione.

Per una piena ed effettiva inclusione sono necessarie azioni positive e misure ad hoc (ad esempio, i c.d. accomodamenti ragionevoli) che consentano al lavoratore diversamente abile di svolgere proficuamente le mansioni assegnate, ma, ovviamente, il collocamento mirato è il primo, indispensabile, passo per accedere al mondo del lavoro.

Il regime sanzionatorio del collocamento obbligatorio

Per garantire l'ingresso al lavoro delle persone disabili è previsto, innanzitutto, che i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti siano tenuti ad assumerle, nella misura stabilita dall'art. 3 Legge 68/99: il 7% dei lavoratori occupati se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; due lavoratori se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti. Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro sono tenuti ad inviare un prospetto informativo in cui dichiarano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o, comunque, rientrante nelle categorie protette.

L'assunzione può avvenire mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula di apposite convenzioni.

In caso di violazione delle norme sul collocamento obbligatorio l'art. 15 Legge 68/1999 prevede apposite sanzioni amministrative e attribuisce anche la possibilità, per il personale ispettivo, di adottare la procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004. Per ottemperare alla diffida e pagare la sanzione nella misura minima, il datore di lavoro dovrà presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione relativa alla quota d'obbligo non coperta.

Fonte: DD 21 settembre 2022

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