venerdì 23/09/2022 • 11:37
In caso di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, si applica la riduzione ad 1/3 delle sanzioni se il contribuente provvede al pagamento di tributi, interessi e sanzioni, entro 30 giorni dalla comunicazione, o fornisce chiarimenti all’AE entro i successivi 30 giorni dal ricevimento di quella definitiva.
redazione Memento
Una società, a fronte dell'omissione del versamento periodico IVA per i mesi di maggio, giugno e luglio 2005, saldava, mediante ravvedimento operoso, il debito fiscale relativamente all'imposta e agli interessi e, quanto alle sanzioni, solo per il mese di giugno eseguiva un pagamento parziale, presumibilmente per errore, quantificando la sanzione nella misura del 6% dell'imposta non versata e non nella misura dovuta del 10%. Per il debito non ancora saldato, la società nel 2008 riceveva una cartella come se non avesse pagato alcunché e il 12 dicembre 2008, prima del decorso del termine di trenta giorni, presentava istanza per definire l'errore commesso. Il 17 dicembre 2008, riceveva risposta dall'Agenzia delle Entrate che dichiarava che il debito fiscale era stato iscritto a ruolo. Ne discende l'illegittimità dell'intero procedimento istruito dall'Agenzia delle Entrate, nonché l'illegittimità della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale. Con la sentenza del 22 settembre 2022 n. 27817, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando che nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute (prevista dall'art. 2 c. 2 D.Lgs. 462/97) va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro 30 giorni dalla comunicazione d'irregolarità (di cui all'art. 36-bis c. 3 DPR 600/73 e dall'art. 54-bis c. 3 DPR 633/72), ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori 30 giorni, la norma prevede l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena. Fonte: Cass. 22 settembre 2022 n. 27817
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