Ormai da diversi anni, con la “liberalizzazione” degli orari di lavoro derivanti dal D.Lgs. n. 66/2003 (che in sintesi pone stringenti limiti soltanto sull'intervallo temporale di 11 ore tra una prestazione e l'altra ed alcuni vincoli sul riposo settimanale), con gli orari multi periodali stabiliti da diversi contratti collettivi sia nazionali che aziendali, con lo svilupparsi del lavoro agile dell'ultimo periodo, c'era da chiedersi se il tradizionale approccio rigido che di fatto impediva per un lavoratore a tempo pieno assunto da un'azienda di svolgere altre attività lavorative avesse ancora senso.
E il legislatore sembra dare una risposta forte, intervenendo per la prima volta direttamente sulla materia.
Il Decreto Trasparenza lo fa in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'esigenza di trovare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea: l'art.8 D.Lgs. n.104/2022 dispone che “il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole”.
La dichiarazione teorica è netta e chiara...
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