martedì 27/09/2022 • 06:00
La data del 30 settembre 2022 è il termine cui i soggetti passivi che vogliono costituire un Gruppo IVA devono inviare l’opzione mediante il modello AGI/1 per il tramite del proprio rappresentante legale del Gruppo. Se presentata successivamente, e fino al 31 dicembre 2023, l’opzione sarà efficace solo dal 1° gennaio 2024.
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I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (art. 70-ter DPR 633/72), possono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA.
Disciplina del Gruppo
Come noto, la disciplina recata dal Titolo V-bis del DPR 633/72 (introdotta dall'art. 1 c. 24 L. 232/2016, in esecuzione della facoltà accordata agli Stati membri dall'art. 11 Dir. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) prevede, all'art. 70-bis c. 1, che i soggetti passivi stabiliti nello Stato ed esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo (di cui al successivo art. 70-ter) possono divenire - esercitando apposita opzione – un autonomo e unitario soggetto passivo ai fini del tributo denominato "Gruppo IVA".
Con il DM MEF 6 aprile 2018 sono state dettate disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA.
È stata quindi la Legge di bilancio 2017 a introdurre nel nostro ordinamento la disciplina del Gruppo IVA. Il legislatore italiano, pertanto, ha esercitato la facoltà riconosciuta dal diritto europeo, che autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. La ratio sottesa al nuovo regime, sottolinea l'Agenzia, è rappresentata dalla necessità di soddisfare finalità semplificatorie e antiabuso.
Il Gruppo IVA si atteggia come un autonomo soggetto passivo d'imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, con un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al Vies. La sua costituzione è facoltativa, ma è ispirata allo schema “all in, all out”, in virtù del quale i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi, possono scegliere se partecipare tutti a un Gruppo IVA o se non dare affatto vita al soggetto passivo d'imposta unico.
Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di IVA (art. 70-quinquies c. 4 DPR 633/72) con riferimento "alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile" a partire dal momento di efficacia dell'opzione per la relativa costituzione (art. 2 c. 1 DM MEF 6 aprile 2018).
L'art. 70-bis DPR 633/72 richiede che tutti i singoli partecipanti siano stabiliti nel territorio dello Stato, prevedendo espressamente che non possano partecipare ad un Gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni all'estero. La condizione è conforme alla disposizione di cui all'art. 11 Dir. IVA che limita l'ambito territoriale di operatività del Gruppo, escludendone la transnazionalità, al fine di garantire il rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri dell'Unione Europea.
Con specifico riguardo al requisito del vincolo finanziario (anche per esigenze di sintesi di scrittura), il comma 1 dell'art. 70-ter DPR 633/72 dispone che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1) c.c. e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
Come ampiamente chiarito nella Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E, la definizione di vincolo finanziario rimanda alla nozione generale di controllo di diritto fornita al c. 1 n. 1 dell'art. 2359 c.c., che può essere esercitato sia in modo diretto che indirettamente; in base a tale disposizione, si considera controllata la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
La citata circolare evidenzia, altresì, che in base a quanto stabilito dall'art. 70-ter c. 1 lett. b) DPR 633/72, il Gruppo può essere controllato anche da un soggetto che sia stabilito non già in Italia, ma in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
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