venerdì 23/09/2022 • 07:40
A due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Trasparenza, il Ministero del lavoro ha pubblicato la circolare 20 settembre 2022 n. 19 per fornire le prime indicazioni interpretative. Dalla circolare qualcuno si aspettava contenuti tali da rendere più chiare e trasparenti le modalità applicative del decreto, in realtà è rimasto quantomeno deluso se non addirittura preoccupato.
A fornire le prime indicazioni al Decreto Trasparenza era già intervenuto l'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 4 del 10 agosto 2022 cui peraltro la circolare n. 19 si “raccorda per approfondire ulteriori aspetti”. La circolare ministeriale viene emessa acquisito il parere dell'Ufficio legislativo ed ha, almeno nelle intenzioni, lo scopo di esaminare le questioni più rilevanti che sono state rappresentate e le innovazioni che – secondo il Ministero - meritano un primo approccio interpretativo. Orbene, se dalla circolare qualcuno si aspettava contenuti tali da rendere più chiare e trasparenti le modalità applicative del decreto ed in particolare dell'obbligo informativo, è rimasto quantomeno deluso se non addirittura preoccupato. In prima battuta può essere colta con favore l'indicazione contenuta nella premessa della circolare in cui il Ministero, citando i principi della Dir. UE 2019/1152 del 20 giugno 2019, conferma quanto già rilevato dalla circolare n. 4 del 10 agosto 2022 ovvero che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni di base riferite ai singoli istituti da indicare nell'informativa potendo rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo prassi aziendali. Tuttavia, nel prosieguo della lettura della circolare emergono aspetti che rischiano di creare più dubbi di quanti già non ve ne fossero prima della pubblicazione del documento di prassi. Intanto il Ministero mette in guardia i datori di lavoro puntualizzando che l'obbligo non è assolto con l'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, dovendo specificare come tali istituti si atteggiano, nel concreto, nel rapporto tra le parti anche attraverso il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro. Inoltre, laddove il Ministero entra nel merito delle informazioni da fornire, non fornisce quei contributi di chiarezza e sufficiente oggettività in funzione di quella finalità di trasparenza prevista dalla direttiva comunitaria e dal decreto e che dovrebbe animare tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo per realizzarla nel concreto, a partire proprio dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Congedi Prendendo ad esempio i congedi, il datore di lavoro sarebbe chiamato – leggendo la circolare - intanto ad operare una selezione anche terminologica (se siano o meno definiti congedi) con valutazioni anche sul diritto alla retribuzione o meno degli stessi e poi fornire le indicazioni puntuali, e cioè, oltre dei riferimenti della disciplina legale e del contratto collettivo applicabili al rapporto di lavoro, anche della disciplina che li regola. Viene da chiedersi a tal proposito quale possa essere la finalità dell'obbligo in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Dipartimento della funzione pubblica per la pubblica amministrazione) di rendere disponibili sul sito internet le disposizioni normative e dei CCNL che devono essere comunicate dai datori di lavoro se non quella di contemperare gli obblighi di trasparenza con una limitazione dei vincoli amministrativi e burocratici peraltro richiamati nel considerando 48 della direttiva comunitaria prima richiamata. Proprio su questi profili la circolare glissa, forse anche per l'assenza dell'assolvimento di tale contributo di trasparenza in quanto tali informazioni non risultano ancora presenti sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Retribuzione Analoghe considerazioni riguardano altresì le informazioni riguardanti la retribuzione, rispetto alla quale dovrebbe essere fornita al lavoratore l'indicazione dei criteri in base ai quali vengono riconosciuti anche gli eventuali premi di risultato, così come sono ritenute necessarie le informazioni sulle misure di welfare aziendale e buoni pasto ove siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali. Appaiono altresì eccessive le richieste relative addirittura alla possibilità di aderire ai fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali posto che la norma (art. 1, c. 1, lett. r, D.Lgs. 152/97), prevede che le informazioni riguardano «qualunque forma di protezione di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso», mentre la scelta di aderire a tali fondi è lasciata al lavoratore. Più di qualche dubbio poi sulle modalità informative relative all'orario di lavoro programmato e sull'ampliamento della nozione di lavoro programmato che secondo il ministero riguarda finanche attività che non richiedono un impegno continuativo di lavoro, così come l'astrattezza del concetto di ragionevolezza riguardante la prevedibilità minima del lavoro. Analoghe preoccupazioni per la transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili. Monitoraggio Anche in questo caso, la circolare si limita a riproporre genericamente quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. 104/2022 senza un concreto contributo di chiarezza. La Circ. Min. Lav. 20 settembre 2022 n. 19 si sofferma poi sugli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o monitoraggio automatizzato fornendo alcune indicazioni sull'obbligo di informativa. In particolare, si evidenzia che ad assumere rilevanza, oltre al mezzo utilizzato, è in particolare la finalità dell'utilizzo e cioè quello che rileva è l'automazione della decisione datoriale.
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