giovedì 22/09/2022 • 17:13
Con la risposta n. 467 del 22 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano gli adempimenti dovuti dal dipendente e dal sostituto d'imposta in caso di restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico a seguito di un errore di calcolo.
redazione Memento
In caso di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico attraverso un calcolo errato, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 467 del 22 settembre 2022, ha chiarito che il dipendente deve procedere alla restituzione delle suddette somme mentre il sostituto d'imposta deve rettificare la certificazione unica valorizzando i campi relativi ai redditi assoggettati a tassazione ordinaria, nonché quelli relativi agli oneri deducibili, laddove dovranno essere indicate le somme restituite e dedotte. Si ricorda che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche (art. 10 c. 1 lett. d bis DPR 917/86). L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto. Il soggetto erogante/sostituto d'imposta deve recuperare le somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute applicate, potendo il dipendente dedurre il medesimo ammontare lordo dal proprio reddito complessivo. Nel caso di specie, il trattamento pensionistico erogato al dipendente è stato calcolato erroneamente dall'origine sulla base del c.d. sistema retributivo in luogo del c.d. sistema misto. Conseguentemente è stata corrisposta una maggiore somma, costituita da una maggiore pensione e da una maggiore indennità pensionabile. In base a quanto risulta dalla relazione tecnica correlata all'atto di diffida promosso dal dipendente e allegata al quesito in oggetto, il sostituto d'imposta ha trattenuto in compensazione le maggiori somme erogate, a partire dal mese di febbraio 2020, mediante rateizzazione, fino al mese di marzo 2022. Pertanto, il rapporto risulta già definito alla data del 19 maggio 2020 e le somme devono continuare ad essere restituite al lordo della ritenuta. Si ricorda che, invece, per i rapporti che non risultano definiti alla data del 19 maggio 2020 la restituzione delle somme al soggetto erogatore avviene al netto delle ritenute IRPEF. Fonte: Risp. AE 22 settembre 2022 n. 467
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