L'agevolazione nota come “piccola proprietà contadina” (PPC) consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di acquistare fondi agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria, anziché in percentuale sul prezzo, si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La PPC, originariamente introdotta con la Legge 605/1954 è attualmente disciplinata dal comma 4-bis dell'articolo 2 del DL 194/2009.
Come previsto dal comma 4-bis dell'articolo 2, si incorre nella decadenza dalla agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, l'imprenditore aliena volontariamente i terreni oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente. Tali ipotesi di decadenza trovano giustificazione nella volontà del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, finalità che viene meno con l'alienazione anticipata del fondo oppure con la cessazione della coltivazione diretta.
A questa regola, tuttavia, sono previste delle eccezioni.
Una prima eccezione è prevista proprio nella norma; il comma 4-bis dispone infatti che trova applicazione la disposizione di cui all'
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