lunedì 03/10/2022 • 06:00
Con la risposta 337/2002, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il tema della decadenza delle agevolazioni Piccola Proprietà Contadina (PPC), affermando che la costituzione del diritto di superficie sul lastrico solare non fa perdere le agevolazioni, a condizione che la coltivazione diretta del fondo su cui gli immobili sono collocati non venga meno.
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L'agevolazione nota come “piccola proprietà contadina” (PPC) consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di acquistare fondi agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria, anziché in percentuale sul prezzo, si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La PPC, originariamente introdotta con la Legge 605/1954 è attualmente disciplinata dal comma 4-bis dell'articolo 2 del DL 194/2009.
Come previsto dal comma 4-bis dell'articolo 2, si incorre nella decadenza dalla agevolazione se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, l'imprenditore aliena volontariamente i terreni oppure cessa di coltivarli o di condurli direttamente. Tali ipotesi di decadenza trovano giustificazione nella volontà del legislatore di agevolare la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice, finalità che viene meno con l'alienazione anticipata del fondo oppure con la cessazione della coltivazione diretta.
A questa regola, tuttavia, sono previste delle eccezioni.
Una prima eccezione è prevista proprio nella norma; il comma 4-bis dispone infatti che trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, secondo cui “non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2 [ovvero nel quinquennio], ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
Con la risoluzione n. 279E/2008, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non comporta la decadenza dalle agevolazioni PPC l'affitto del fondo a favore di una società agricola costituita tra l'acquirente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni; con la risoluzione 455E/2008 l'ipotesi di non decadenza è stata poi esta anche al caso del conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC, in una società agricola in accomandita semplice, della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio, effettuato nel quinquennio successivo all'acquisto, non comporta la decadenza dalle agevolazioni, perché si tratta di un'operazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola.
Di recente, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con la risposta ad interpello n. 337/2022 nella quale analizzava il caso di una società agricola che aveva acquisito la proprietà di un fondo rustico, costituito da terreni agricoli e annessi fabbricati rurali strumentali, chiedendo in atto le agevolazioni PPC. La società aveva deciso di costituire e cedere ad una impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica il diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati al fine di installare un impianto fotovoltaico. La società, inoltre, affermava che, nonostante la costituzione del diritto di superficie, avrebbe continuato a coltivare e condurre direttamente i terreni agricoli, per un periodo non inferiore al quinquennio. Con l'istanza di interpello si chiedeva conferma che ciò non comportasse la decadenza dalle agevolazioni. Conferma che l'Ufficio concede osservando che, di fatto, ciò che non deve venire meno è la conduzione del fondo.
In conclusione, si può affermare che la costituzione di diritto di superficie integra una causa di decadenza dalle agevolazioni PPC solo quando inficia la possibilità di condurre i terreni.
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