giovedì 22/09/2022 • 13:10
Con Accordo Interconfederale 2 settembre 2022, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL hanno individuato i principi da seguire per disporre la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
redazione Memento
Le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell'artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, si sono riunite, in data 2 settembre 2022, per disporre la disciplina attuativa delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato in modo conforme alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Le Parti, infatti, con Accordo Interconfederale 2 settembre 2022, dispongono che FSBA conformi la propria regolamentazione in materia di prestazioni e contribuzione ai principi in seguito illustrati, che muovono dalla Legge di Bilancio 2022 e dal DL 4/2022 conv. in L. 25/2022 che hanno in parte riformato l'assetto di cui al D.Lgs. 148/2015 e, di conseguenza, il regime FSBA. FSBA mediante regolamento disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nel presente Accordo: tale disciplina avrà effetto dal 1° gennaio 2023. Quali sono i datori di lavoro vincolati a FSBA? Sono assoggettati alla disciplina di FSBA: i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”; i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X; i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA (codice autorizzativo 7B). Chi sono i beneficiari delle prestazioni di FSBA? I beneficiari sono coloro che presentano un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni. Si precisa che tra i beneficiari sono ricompresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Prestazioni e durata massima FSBA assicura ai beneficiari l'assegno di integrazione salariale (AIS), per ragioni ordinarie e straordinarie, nonché prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS), almeno di importo pari a quanto disposto dall'art. 3, c. 5 bis, D.Lgs. 148/2015 nel rispetto delle durate massime di cui all'art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015. Datori di lavoro Durata massima Fino a 15 lavoratori 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile Con oltre 15 lavoratori 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile; 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile; 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell'art. 22, c. 2, D.Lgs. 148/2015; 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile Contribuzione: le nuove aliquote Le aliquote contributive sono le seguenti: Datori di lavoro Aliquota contributiva Ripartizione delle aliquote contributive Fino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro Con oltre 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro Con oltre 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all'art. 5 D.Lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro Formazione continua: qual è il fondo di riferimento? I beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) partecipano altresì a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione. A tal fine, nell'ambito del sistema di bilateralità consolidato dell'artigianato, Fondartigianato viene considerato dalle Parti il fondo di formazione continua di riferimento per tale attività formativa. DURC e regolarità contributiva I datori di lavoro vincolati a FSBA sono tenuti a versare la contribuzione come fissata dall'Accordo in commento, anche con riferimento a una quota una tantum per anno di € 100,00 per lavoratore al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà. Anche ai fini del rilascio del DURC assume rilevanza la corretta applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, nella relativa parte normativa e in quella obbligatoria. Da quando si applica la disciplina? Come indicato, FSBA mediante regolamento disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nel presente Accordo: tale disciplina avrà effetto dal 1° gennaio 2023. I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal 1° luglio 2023. Fonte: Accordo Interconfederale CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL 2 settembre 2022
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