sabato 24/09/2022 • 06:00
Tra le nuove misure di sostegno economico contenute nel Decreto Aiuti ter sono previsti alcuni interventi agevolativi anche per il settore marittimo. Viene disposta l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri internazionali UE o SEE.
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Con l'approvazione del nuovo Decreto aiuti-ter, si concretizzano ulteriori misure di supporto ad imprese e famiglie gravemente colpite dall'aumento esponenziale dei prezzi a seguito della crisi ucraina.
Oltre al rafforzamento degli incentivi già previsti dai precedenti decreti, sono state introdotte nuove misure di sostengo e, tra queste, è prevista l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero per le navi battenti bandiera di Stati UE o SEE.
Nello specifico, l'intervento normativo sostituisce l'art. 1 DL 457/97 che ha istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale), prevedendo adesso che, l'iscrizione in tale registro, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è effettuabile dalle navi che eseguono attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.
Navi iscrivibili nel registro internazionale
Agevolazioni fiscali e contributive
I soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, a norma dell'art. 4 DL 457/97, possono beneficiare di un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi stesse, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi
Il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel registro, inoltre, concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 20%.
Tale agevolazione, è applicabile soltanto al reddito “derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel Registro internazionale”, con possibilità di far rientrare anche le altre attività strumentali ed accessorie "strettamente collegate" a quella principale, in funzione del ruolo rilevante che le stesse assumono nel settore dei traffici commerciali internazionali, specificando dette attività analiticamente e non forfettariamente, al fine di verificarne l'inerenza con l'attività principale (Ris. MEF 23 marzo 1999 n. 47, Risp. AE 28 ottobre 2021 n.745).
Il successivo art. 6 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, per le imprese armatrici, lo sgravio contributivo per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.
Ulteriore agevolazione per le navi registrate e immatricolate in Italia è prevista dall'art. 9-quater DL 457/97, che fissa l'aliquota ridotta allo 0,05% per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima.
In merito, è opportuno precisare che, le agevolazioni fiscali sancite dall'art. 4 DL 457/97, nei periodi d'imposta precedenti alla modifica introdotta dall'art. 10 c. 1 Legge europea 2017 (L. 167/2017), riguardano esclusivamente i soggetti produttori di reddito soggetto ad imposizione in Italia. Ciò, è stato ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Ris. AE 2 marzo 2021 n. 15/E, la quale ha ritenuto applicabili le predette agevolazioni anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali ed iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello SEE, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della Legge europea 2017.
Il Decreto aiuti-ter estende ulteriormente le agevolazioni fiscali in esame, prevedendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater DL 457/97, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 DPR 917/86, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o SEE, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo. A tal fine, le navi devono essere annotate in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa presentazione dell'istanza delle imprese di navigazione ed il rilascio dell'autorizzazione. L'accesso al citato elenco da parte delle Amministrazioni finanziarie che applicano gli sgravi fiscali e contributivi è funzionale alla verifica dei soggetti beneficiari.
Condizioni per l'accesso ai benefici e proventi ammissibili
Il Decreto aiuti-ter consente l'accesso alle agevolazioni in esame alle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, ovvero battenti bandiera dei medesimi Stati, a condizione che il loro numero costituisca almeno il 25% (limite minimo) del tonnellaggio della flotta dell'impresa.
È previsto, altresì, che qualora la quota di tonnellaggio:
Ulteriori disposizioni sono, inoltre, previste per la definizione dei proventi che concorrono al reddito assoggettabile all'IRPEF e all'IRES nella misura del 20%.
Proventi che costituiscono reddito agevolabile ai fini dell'art. 4 c. 2 DL 457/97 |
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Proventi esclusi |
Proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili. |
Considerata la definizione dei proventi ammessi all'agevolazione e quelli esclusi, è richiesta, infine, la differenziazione e la tenuta in contabilità separata dei redditi connessi.
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