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sabato 24/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti ter

Agevolazioni fiscali estese alle navi iscritte nei registri UE o SEE

Tra le nuove misure di sostegno economico contenute nel Decreto Aiuti ter sono previsti alcuni interventi agevolativi anche per il settore marittimo. Viene disposta l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri internazionali UE o SEE.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l'approvazione del nuovo Decreto aiuti-ter, si concretizzano ulteriori misure di supporto ad imprese e famiglie gravemente colpite dall'aumento esponenziale dei prezzi a seguito della crisi ucraina.

Oltre al rafforzamento degli incentivi già previsti dai precedenti decreti, sono state introdotte nuove misure di sostengo e, tra queste, è prevista l'estensione delle agevolazioni fiscali e contributive anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero per le navi battenti bandiera di Stati UE o SEE.

Nello specifico, l'intervento normativo sostituisce l'art. 1 DL 457/97 che ha istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (Registro internazionale), prevedendo adesso che, l'iscrizione in tale registro, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è effettuabile dalle navi che eseguono attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.

Navi iscrivibili nel registro internazionale

  • navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
  • navi d'appoggio, quali navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
  • navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
  • navi da ricerca scientifica e sismologica, ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
  • draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
  • navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operano in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'UE in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operano nel mercato globale.

Agevolazioni fiscali e contributive

I soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, a norma dell'art. 4 DL 457/97, possono beneficiare di un credito d'imposta in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi stesse, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi

Il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel registro, inoltre, concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 20%.

Tale agevolazione, è applicabile soltanto al reddito “derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte nel Registro internazionale”, con possibilità di far rientrare anche le altre attività strumentali ed accessorie "strettamente collegate" a quella principale, in funzione del ruolo rilevante che le stesse assumono nel settore dei traffici commerciali internazionali, specificando dette attività analiticamente e non forfettariamente, al fine di verificarne l'inerenza con l'attività principale (Ris. MEF 23 marzo 1999 n. 47, Risp. AE  28 ottobre 2021 n.745).

Il successivo art. 6 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, per le imprese armatrici, lo sgravio contributivo per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.

Ulteriore agevolazione per le navi registrate e immatricolate in Italia è prevista dall'art. 9-quater DL 457/97, che fissa l'aliquota ridotta allo 0,05% per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima.

In merito, è opportuno precisare che, le agevolazioni fiscali sancite dall'art. 4 DL 457/97, nei periodi d'imposta precedenti alla modifica introdotta dall'art. 10 c. 1 Legge europea 2017 (L. 167/2017), riguardano esclusivamente i soggetti produttori di reddito soggetto ad imposizione in Italia. Ciò, è stato ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Ris. AE 2 marzo 2021 n. 15/E, la quale ha ritenuto applicabili le predette agevolazioni anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali ed iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello SEE, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della Legge europea 2017.

Il Decreto aiuti-ter estende ulteriormente le agevolazioni fiscali in esame, prevedendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater DL 457/97, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 DPR 917/86, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o SEE, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo. A tal fine, le navi devono essere annotate in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa presentazione dell'istanza delle imprese di navigazione ed il rilascio dell'autorizzazione. L'accesso al citato elenco da parte delle Amministrazioni finanziarie che applicano gli sgravi fiscali e contributivi è funzionale alla verifica dei soggetti beneficiari.

Condizioni per l'accesso ai benefici e proventi ammissibili

Il Decreto aiuti-ter consente l'accesso alle agevolazioni in esame alle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, ovvero battenti bandiera dei medesimi Stati, a condizione che il loro numero costituisca almeno il 25% (limite minimo) del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

È previsto, altresì, che qualora la quota di tonnellaggio:

  • sia inferiore o pari al 60%, fermo restando il limite minimo, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota;
  • sia superiore al 60%, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'UE o SEE, ovvero battenti bandiera dei medesimi Stati risulti comunque superiore al 60%;

Ulteriori disposizioni sono, inoltre, previste per la definizione dei proventi che concorrono al reddito assoggettabile all'IRPEF e all'IRES nella misura del 20%.

Proventi che costituiscono reddito agevolabile ai fini dell'art. 4 c. 2 DL 457/97

  • proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
  • proventi derivanti dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'art. 1 c. 1 DL 457/97;
  • proventi connessi allo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime agevolato non si applica alla quota eccedente il 50%.

Proventi esclusi

Proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili.

Considerata la definizione dei proventi ammessi all'agevolazione e quelli esclusi, è richiesta, infine, la differenziazione e la tenuta in contabilità separata dei redditi connessi.

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