giovedì 22/09/2022 • 11:54
Con la risposta n. 466 del 21 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di autodiagnosi reso da una farmacia tramite un kit benessere e svolto tramite un laboratorio non è esente da IVA.
redazione Memento
Il servizio di autodiagnosi reso da una farmacia tramite un kit benessere e svolto tramite un laboratorio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 466 del 21 settembre 2022, non è esente da IVA. Si ricorda che sono esenti dall'IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72). Relativamente all'ambito oggettivo, l'applicazione dell'esenzione va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia (C.Giust. UE 20 settembre 2003 C-307/01 e C-212/01, Circ. AE 28 gennaio 2005 n. 4/E). É lo scopo della prestazione medica a determinare se quest'ultima debba essere esente da IVA (C.Giust. UE 20 novembre 2003 C-307/01 e C.Giust. UE 10 settembre 2002 C-141/00). In merito al profilo soggettivo, dall'esenzione IVA sono state escluse le prestazioni eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario (Ris. AE 12 maggio 2017 n. 60/E). Nel caso di specie, la farmacia fornisce ai clienti un kit benessere per la raccolta di campione ematico e buccale che viene elaborato da un laboratorio con il quale la farmacia ha un contratto di collaborazione commerciale. Sulla base dei risultati ottenuti, viene prodotto un referto analitico accompagnato da un protocollo di consiglio personalizzato firmato da un medico (consulente esterno del laboratorio), finalizzato al miglioramento del benessere anche attraverso l'assunzione di appositi prodotti e l'adozione di stili di vita appropriati, compreso un regime nutrizionale. Dal momento che il requisito oggettivo sopra citato è mancante e che non è dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi svolte, al servizio reso dalla farmacia deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria. Fonte: Risp. AE 21 settembre 2022 n. 466
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