giovedì 22/09/2022 • 11:28
Il ministero del Lavoro, con Comunicato del 21 settembre 2022, informa della firma, da parte del ministro del Lavoro, del Decreto Interministeriale che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto nell’esecuzione di operazioni portuali.
redazione Memento
Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato l'apposito Decreto Interministeriale che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021 e 2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all'esposizione all'amianto nell'esecuzione di operazioni portuali. Qual è l’obiettivo del Fondo? La Legge di Bilancio 2016 ha istituito, nello stato di previsione del ministero del Lavoro, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti. Con Decreto del ministero del Lavoro vengono definite le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo medesimo. Il fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato e liquidato con sentenza esecutiva, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani. La Legge di Bilancio 2018 ha previsto quale titolo legittimante per il riconoscimento delle prestazioni del fondo anche il “verbale di conciliazione giudiziale”. L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’INAIL, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale in favore degli eredi, e nel rispetto dei limiti della dotazione del fondo. Qual è il limite di spesa previsto? Il limite di spesa è pari a € 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Chi può accedere alla prestazione? Possono accedere alla prestazione gli eredi delle vittime che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato: - con sentenza esecutiva; - con verbale di conciliazione giudiziale. Inoltre, possono presentare domanda le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale. Modalità di presentazione della domanda Le domande potranno essere presentate all'INAIL entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto. L'INAIL sarà responsabile della procedura di valutazione della domanda e procederà all'erogazione della prestazione del Fondo a favore degli eredi o delle Autorità di sistema portuale grazie al trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del ministero del Lavoro. Quando verrà pubblicato il Decreto? Il Decreto è stato inviato al ministero dell'Economia e delle Finanze per il concerto. Attualmente, pertanto, si è in attesa della pubblicazione. Fonte: Comunicato Min. Lav. 21 settembre 2022
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