giovedì 22/09/2022 • 10:26
Gli intermediari bancari e finanziari, comprese le imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e stabiliti senza succursale in Italia, sono obbligati alla disciplina dell'antiriciclaggio e agli obblighi di monitoraggio fiscale.
redazione Memento
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Con la risposta del 21 settembre 2022 n. 463, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di obblighi di monitoraggio fiscale per una compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi.
Nel caso di specie, una compagnia di assicurazioni residente in Lussemburgo e ivi assoggettata a tassazione è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo polizze assicurative nei rami vita. Ai fini fiscali, la compagnia ha optato per operare in qualità di sostituto d'imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati.
La società rappresenta che, con riferimento alle comunicazioni sul monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari non ha effettuato alcuna trasmissione dati, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Pertanto, la compagnia chiede all'Agenzia delle Entrate conferma della correttezza del comportamento tenuto e del termine di decorrenza degli obblighi di monitoraggio in capo alle imprese assicurative con sede legale in altro Stato membro UE o SEE che svolgono attività nel ramo vita in Italia in regime di libera prestazione di servizi stabilite senza succursale.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che l'IVASS stabilisce quali imprese assicurative estere stabilite senza succursale siano tenute alla disciplina antiriciclaggio in base a determinati requisiti dimensionali ed organizzativi.
Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, l'identificazione delle imprese di assicurazioni stabilite senza succursale è indipendente da eventuali limiti e condizioni poste dall'IVASS ai fini dell'antiriciclaggio.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenute agli obblighi di monitoraggio, tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia optato per operare in qualità di sostituto d'imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati.
L'assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell'intermediario finanziario estero, non è sufficiente ad esonerare l'intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione. Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l'estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano, tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l'impresa di assicurazione estera applichi l'imposta sostitutiva.
Tali imprese sono ricomprese tra gli intermediari finanziari soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro stabiliti senza succursale in Italia.
Non risulta condivisibile, pertanto, la soluzione interpretativa proposta dalla compagnia di assicurazioni di ritenere applicabile tale obbligo soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del Provvedimento IVASS del 13 luglio 2021.
Fonte: Risp. AE 21 settembre 2022 n. 463
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