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giovedì 22/09/2022 • 03:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Tax credit investimenti nel settore della nautica da diporto: chiarimenti ministeriali

La circolare 21 settembre 2022 n. 32/E contiene i chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina contenuta nell'art. 1, c. 98, Legge 208/2015, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 175, Legge 234/2021.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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L'agevolazione in esame consiste in un credito di imposta (nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014) a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, attuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  • nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  • nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;

  • nelle zone economiche speciali (ZES), ai sensi dell'articolo 5 del decreto- legge n. 91 del 2017 con un limite di investimento, per ciascun progetto, di 100 milioni di euro.

Settori esclusi dall'agevolazione

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'Agenzia delle Entrate precisa che la nautica da diporto non deve essere ricondotta nell'ambito del settore dei trasporti e ricorda che la navigazione da diporto è quella esercitata, per fini esclusivamente lusorio anche commerciali. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

  • è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;

  • è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;

  • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

  • è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;

  • è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3;

  • è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.

L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

Viene precisato che le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, in linea di principio, possono fruire del credito mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili in quanto il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del «settore dei trasporti» escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione.

Con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso (trasporti) e in quello della nautica da diporto tali imprese potranno fruire del credito mezzogiorno solamente se le attività svolte sono distinti e autonomi rami d'azienda, dotati ai fini fiscali di contabilità separata, al fine di garantire la delimitazione dell'agevolazione in relazione esclusivamente agli investimenti effettuati in seno alle attività ammissibili al beneficio.

Oggetto dell'agevolazione

Il tax credit spetta esclusivamente per gli investimenti in beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzaturevarie,facentipartediunprogettodiinvestimentoinizialeedestinatia strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e (in parte) Abruzzo: per struttura produttiva deve intendersi l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell'impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune.

Le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità devono costituire parte integrante di un'organizzazione d'impresa che rappresenti un punto di riferimento per l'attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio: è necessario verificare che la struttura organizzativa esistente sulla terraferma abbia comunque caratteristiche dimensionali e funzionali coerenti con la tipologia ed il volume dell'attività di noleggio per nautica da diporto professionale esercitata.

In assenza di elementi strutturali, ad ogni modo, l'esistenza di un'organizzazione (ancorché minimale) può desumersi, invero, anche da altri elementi o indizi dell'attività svolta “a terra” che, allo stesso modo, consentano di individuare il riferimento territoriale dell'attività, quali, ad esempio, il rimessaggio, l'allestimento, il rifornimento di carburanti, i diritti di ormeggio e, non ultimo, l'insieme di contatti e rapporti che, nel loro complesso, costituiscono l'attività (cfr. risoluzione del 22 dicembre 2016, n.118 /E e risoluzione n. 92/E del 20 marzo 2002).

Beni agevolati iscritti in bilancio

I beni strumentali agevolabili devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e devono essere di uso durevole e impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa: rimangono, quindi, esclusi i beni merce o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l'investimento.

Nell'ambito della normativa agevolativa in esame, con specifico riferimento al settore della nautica, però, sono state evidenziate distorsioni generate dall'applicazione rigida dell'OIC 16 laddove le imbarcazioni, sebbene strumentali, non sono classificate nelle specifiche voci previste.

In merito alla corretta classificazione in bilancio dei beni utilizzati dalle imprese che operano nel settore del noleggio di “veicoli” e, in particolare, con riferimento al carattere precettivo di quanto affermato dall'OIC 16 in relazione agli automezzi (ovvero, alle imbarcazioni da diporto), per le imprese che si occupano di effettuare come attività il noleggio a terzi di tali beni l'Organismo italiano di contabilità ha rappresentato che:

  • la circostanza che il suddetto Principio Contabile OIC 16 non abbia riportato tra gli esempi di impianti e macchinari o di attrezzature le imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione del reddito, attraverso il loro noleggio, non esclude che, ricorrendone le condizioni, gli amministratori possano includere detti beni nella voce BII 2 o BII3;

  • il Codice civile all'articolo 2423-ter, al comma 3, prevede che «devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425» e al comma 4prevede che «le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata»;

  • concludendo che «gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto, devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall'articolo 2424 del codice civile. Se dovessero concludere che l'elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell'articolo 2423- ter del codice civile».

La classificazione di bilancio nelle predette voci (BII 2 o BII 3) rappresenta un primo indicatore della circostanza che i beni acquistati siano «macchinari, impianti e attrezzature varie» funzionali all'esercizio delle attività economiche poste in essere.

Per quanto appena descritto, dunque, le imbarcazioni da diporto, anche nell'ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d'imposta mezzogiorno.

FONTE: Circ. AE 21 settembre 2022 n. 32/E 

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