Il Decreto Aiuti ter (DL 144/2022) è stato pubblicato nella GU n. 223 del 23 settembre 2022, rafforzando le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l'aumento dei costi energetici e ridurre il loro impatto sulle spese dei cittadini e sulle attività produttive del Paese. Le principali misure adottate vanno dalla garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette all'estensione del credito d'imposta, fino ad arrivare ad un contributo sociale, una tantum, di 150 euro per 22 milioni di cittadini con specifiche caratteristiche.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Tra le diverse misure, in linea con quanto previsto negli scorsi mesi, viene previsto un'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico.
In particolare, i soggetti destinatari sono coloro che hanno una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, purché non siano titolari di specifici trattamenti previsti dalla norma. In tale ambito, la somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di specifici trattamenti, quali ad esempio di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione etc.
Inoltre, si precisa che, al fine di evitare le note criticità palesatesi con la precedente indennità, la norma prevede espressamente che la somma di 150 euro verrà riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.
Fermo restando che tale indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, si precisa che la stessa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Da ultimo si evidenzia che nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione di tale indennità verrà compensato attraverso la denuncia di cui all'art. 44, c. 9, DL 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
Indennità una tantum per pensionati
Come per la precedente indennità di 200 euro, viene prevista per ulteriori categorie di soggetti un'indennità una tantum, questa volta pari a 150 euro, che sarà corrisposta d'ufficio dall'INPS nel mese di novembre 2022.
Tale somma sarà prevista in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. A tal proposito giova evidenziare che dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Viene altresì specificato che, qualora i sopracitati soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati - istituito con DPR 1388/71, individuerà l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
Anche in questo caso si specifica che l'indennità - corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa - non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
I disoccupati
Tale indennità sarà prevista in automatico anche per ulteriori categorie quali i percettori di Naspi e Dis-Coll percepite per il mese novembre 2022 nonché i percettori di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Altre categorie di lavoratori
L'INPS erogherà ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 32, c. 8, DL 50/2022 conv. in Legge 91/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro.
La norma prevede che l'INPS, a domanda, erogherà ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 81/2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità sarà corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Da ultimo, si precisa che l'INPS, a domanda, erogherà un'ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c. e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano stati attivi alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 conv. in Legge 91/ 2022. La norma prevede altresì che siano soddisfatti specifici requisiti quali l'iscrizione alla gestione separata INPS, l'assenza di trattamenti pensionistici che danno diritto all'indennità, l'assenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria nonché un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro nel 2021.
Fonte: DL 144/2022 (GU 23 settembre 2022 n. 223)