Il lavoro agile, inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, trova la disciplina di riferimento nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 (articoli 18-24). Tale norma, da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni) prevede che la prestazione lavorativa sia eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Disciplina ordinaria
La disciplina ordinaria impone la stipulazione di un accordo in forma scritta tra impresa e lavoratore ma come noto, la procedura semplificata prevista nel corso del periodo emergenziale consente di evitare tale accordo, limitando gli adempimenti alla:
trasmissione di una comunicazione telematica al Ministero del lavoro contenente i dati dei lavoratori e il periodo in modalità agile;
possibilità di utilizzare la documentazione messa a disposizione dall'INAIL sul proprio sito internet per adempiere all'obbligo di informativa da consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 22, Legge n. 81/2017).
Procedura semplificata
La possibilità di accedere alla procedura semplificata (introdotta in via transitoria dal DL 23 febbraio 2020, n. 6 e poi più volte prorogata) è venuta meno a decorrere dal 1° settembre 2022 (art. 10, c. 2-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) obbligando i datori di lavoro a siglare accordi con i dipendenti che stipulavano o proseguivano oltre tale data le prestazioni in modalità agile.
La legge di conversione del Decreto Aiuti-bis interviene a modificare nuovamente l'art. 10 cit. e proroga al 31 dicembre 2022, rispetto alla scadenza dello scorso 31 agosto, la procedura semplificata.
L'improvviso dietro-front desta alcune perplessità e la tardività della disposizione impatta sulle aziende e sui professionisti (in particolare su quei soggetti che già dal 1° settembre, con solerzia, hanno predisposto e sottoscritto gli accordi) e che ora sono chiamati a fare nuovamente il punto della situazione.
Diametralmente opposta è invece la posizione di quelle imprese che non sono riuscite a stipulare gli accordi di lavoro agile dal 1° settembre e che nella proroga trovano il loro paracadute.
Il punto della situazione
In poche settimane, nel corso dell'estate 2022, abbiamo assistito alla sovrapposizione di diverse disposizioni che meritano di essere riepilogate.
Per quanto riguarda l'abbandono delle procedure semplificate, il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 ha definito le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, c. 1, Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2022, n. 122) mediante una comunicazione telematica contenente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile.
La nuova disciplina ha sostanzialmente reso strutturale la procedura semplificata nella parte in cui prevede che non è più necessario allegare l'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore (che deve essere in ogni caso stipulato e conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per 5 anni dalla sottoscrizione), ma è sufficiente trasmettere al Ministero i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Si sottolinea che tale obbligo decorre dal 1° settembre 2022 soltanto per i nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (anche proroghe) di precedenti accordi. Per gli accordi antecedenti al 1° settembre restano valide le comunicazioni eseguite con le modalità della disciplina previgente. La comunicazione si effettua per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, utilizzando un apposito applicativo sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE. La comunicazione deve essere trasmessa entro cinque giorni dall'inizio della prestazione in modalità agile, trattandosi di mera trasformazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Nelle prime fasi di applicazione, l'obbligo di comunicazione (ma non quello di sottoscrizione degli accordi) potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Pertanto, in merito all'obbligo di sottoscrivere un accordo di lavoro agile, possiamo considerare quanto segue:
il ricorso alla procedura semplificata, a seguito della proroga prevista nella legge di conversione del Decreto Aiuti bis non preclude la possibilità di sottoscrivere un accordo di lavoro agile (tale facoltà era prevista anche durante l'emergenza sanitaria), quindi alcuni datori di lavoro potrebbero decidere di stipulare gli accordi previsti dalla disciplina ordinaria, per regolamentare in maniera più puntuale la modalità di esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali;
gli accordi di lavoro agile sottoscritti nell'intervallo temporale che va dal 1° settembre fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti bis, sono giuridicamente validi;
il ricorso al lavoro agile in assenza di accordo individuale, sorto prima del 31 agosto e proseguito dopo il 1° settembre non dovrà essere obbligatoriamente formalizzato in un accordo.
Priorità e diritto al lavoro agile per particolari categorie di lavoratori
Alla nuova procedura semplificata si sovrappongono altre recenti misure che interessano il lavoro agile.
Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva sulla conciliazione vita-lavoro ha modificato il sistema di priorità per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori di figli fino ai 12 anni di età, per i disabili e per chi svolge attività di cura alla persona. In particolare, la norma ha modificato la Legge 104/92 introducendo l'art. 2-bis col quale si stabilisce il divieto di discriminazione per i lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici previsti dalla medesima legge ma anche da altri provvedimenti, tra i quali la Legge 81/2017. Il nuovo comma 6-bis inserito nell'art. 33 Legge 104/92 prevede il diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile per i lavoratori e le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per genitori ed altri familiari (art. 33, commi 2 e 3).
Per questi casi non è previsto alcun termine o proroga in quanto si tratta di una modifica strutturale dell'art. 18 Legge 81/2017. Si precisa inoltre che la priorità non è un diritto tout court al lavoro agile poiché nel caso in cui il datore di lavoro non prevedesse l'attivazione del lavoro agile, non vi sarebbe alcuna priorità.
In parallelo, con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (DL 115/2022) la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in modalità agile, senza alcun accordo individuale, è prorogata al prossimo 31 dicembre,
Nel solco di quanto previsto durante l'emergenza sanitaria, il lavoratore che accede alla modalità agile può essere adibito anche a diversa mansione purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, secondo la definizione dei contratti collettivi, ovvero il lavoratore può svolgere attività di formazione professionale anche da remoto.
Prorogati al 31 dicembre 2022, anche:
il diritto per i genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, lavoratori dipendenti del settore privato, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali;
la possibilità che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Il diritto è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni in capo al genitore lavoratore:
la modalità organizzativa del lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione;
nel nucleo familiare non sia presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Anche per le ipotesi appena descritte si tratta di un ritorno al passato, sebbene la proroga sia tardiva e molti lavoratori siano rientrati al lavoro in presenza già ad agosto.
Fonte: Legge 142/2022 (G.U. 21 settembre 2022 n. 221).