giovedì 22/09/2022 • 06:00
L'IFRS 10 ha la finalità di stabilire i principi per la preparazione e la presentazione del bilancio consolidato, richiedendo alle entità di consolidare le società che controllano. Il “controllo” richiede l'esposizione o il diritto a rendimenti variabili e la capacità di influenzarli attraverso il potere su una partecipata.
Il contesto di riferimento e applicabilità L'IFRS 10 è attualmente in vigore e si applica dai periodi amministrativi che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2013. L'applicazione retroattiva è possibile, sempreché avvenga in conformità allo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori”. Ciò detto, l'entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative richieste dal par. 28 lett. f dello IAS 8 in relazione all'esercizio immediatamente precedente al periodo amministrativo per il quale l'IFRS 10 viene applicato per la prima volta. L'entità può, in ogni caso, scegliere di presentare informazioni comparative rettificate sugli esercizi precedenti, ma deve identificare chiaramente tutte le informazioni comparative non rettificate e fornire puntuali dettagli di come le stesse siano state prodotte. Inoltre, l'IFRS 10 prescrive una contabilizzazione modificata in sede di prima applicazione, nelle seguenti circostanze: un'entità consolida un'entità non precedentemente consolidata; un'entità non consolida più un'entità precedentemente consolidata; in virtù di diverse modifiche allo IAS 27, apportate nel 2008, che sono state riprese nell'IFRS 10. L'applicazione dell'IFRS 10 si colloca in un contesto più ampio, che poggia sulla tematica e sulle dinamiche di controllo partecipativo. Per queste ragioni, è suggeribile l’approfondimento – lasciato, per finalità espositive, al lettore – almeno dei seguenti temi contabili: IFRS 11 “Accordi di compartecipazione”; IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità”; IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”; IAS 27 “Bilancio separato” (modificato nel 2011); IAS 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture” (modificato nel 2011). Si prosegue la disamina dapprima facendo emergere gli obiettivi e lo “scope” dell’IFRS 10, porgendo anche alcune “key definitions” necessarie per meglio navigare il principio in analisi. Successivamente, si porgeranno riflessioni sul “control method”, principio cardine che guida l’applicabilità dell’IFRS 10 e si forniranno alcuni spunti in materia contabile volti a facilitare la costruzione del bilancio consolidato. Il contributo chiude infine con alcune riflessioni di carattere generale. Obiettivi e “scope” dell’IFRS 10 L'obiettivo dell'IFRS 10 è quello di stabilire i principi per la presentazione e la preparazione del bilancio consolidato quando un'entità controlla una o più altre entità. In estrema sintesi, l’IFRS 10: richiede che un'entità capogruppo (i.e. un'entità che controlla una o più altre entità) presenti il bilancio consolidato; definisce il principio del “controllo” e stabilisce tale concetto come base per il consolidamento; stabilisce come applicare il principio del controllo per identificare se un investitore controlla una partecipata e, quindi, procedere con il relativo consolidamento; stabilisce i requisiti contabili per la redazione del bilancio consolidato; fornisce una definizione di “entità di investimento” e, per alcune tipologie di controllate, ne stabilisce delle eccezioni dal consolidamento. Le definizioni chiave nel contesto “IFRS 10” Nella seguente tabella sono sinteticamente riportate le definizioni di alcuni concetti chiave (con relativa traduzione in lingua originale), necessari per meglio comprendere l’IFRS 10: TERMINE DEFINIZIONE Bilancio consolidato (Consolidated financial statements) Il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i proventi, i costi e i flussi finanziari della capogruppo e delle controllate sono presentati come quelli di un'unica entità economica. Controllo di una partecipata (Control of an investee) Un investitore controlla una partecipata quando è esposto, o ha diritti, a rendimenti variabili derivanti dal proprio coinvolgimento con la partecipata e ha la capacità di influenzare tali rendimenti attraverso il proprio potere sulla partecipata. Entità di investimento (Investment entity) Un'entità che (a) ottiene fondi da uno o più investitori allo scopo di fornire, a questi ultimi, servizi di gestione degli investimenti, (b) si impegna nei confronti dei propri investitori a investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti derivanti dall'apprezzamento del capitale, dal reddito da investimento o da entrambi e (c) misura e valuta la performance di sostanzialmente tutti i propri investimenti sulla base del valore equo (fair value). Controllante (Parent) Un'entità che controlla una o più entità. Potere (Power) Diritti esistenti che conferiscono effettivamente, e attualmente, la capacità di dirigere le “attività rilevanti”. Diritti di protezione (Protective rights) Diritti concepiti per tutelare gli interessi della parte che li detiene senza conferire a tale parte il potere sull'entità cui tali diritti si riferiscono. Attività rilevanti (Relevant activities) Attività della partecipata che incidono significativamente sui rendimenti della stessa. Il concetto di controllo Un’entità determina se è una “controllante” valutando se controlla una o più partecipate e considerando tutti i fatti e le circostanze rilevanti per effettuare una valutazione fattuale di controllo di una partecipata. In breve, si parla di “controllo” ai sensi dell’IFRS 10, se e solo se l’entità soddisfa tutti i seguenti elementi: potere sulla partecipata, i.e. l’investitore (l’entità) dispone di diritti esistenti che conferiscono la capacità di dirigere le “attività rilevanti”; esposizione, o diritti, a rendimenti variabili derivanti dal proprio coinvolgimento nella partecipata; capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per influenzarne l'importo dei rendimenti spettanti. Il potere deriva dai diritti, che possono essere semplici (e.g. diritti di voto) o complessi (e.g. incorporati in accordi contrattuali). Un investitore che detiene solo diritti di protezione non può avere potere su una partecipata e quindi non può controllarla. L’entità che investe, infatti, deve essere esposta, o avere diritti a rendimenti variabili, frutto peraltro del proprio coinvolgimento nella partecipata, per poterla controllare. Tali rendimenti devono avere la possibilità di variare in funzione della performance della partecipata e possono essere positivi, negativi o entrambi. Una controllante non deve, dunque, avere potere solamente su una partecipata ed esposizione o diritti a rendimenti variabili derivanti dal proprio coinvolgimento (“involvement”) nella partecipata, ma deve anche avere la capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata, così da influenzarne i rendimenti ad essa spettanti. Nel valutare se un’entità controlla una partecipata, pur possedendo diritti decisionali, la prima deve anche determinare, tra i diversi fattori da valutarsi, se agisce come “principal” o come “agent” di altre parti. Requisiti contabili Tra i più rilevanti requisiti concernenti il tema in parola, si riportano: la preparazione del bilancio consolidato; le procedure di consolidamento; le interessenze non di controllo (o partecipazioni di minoranza); cambiamenti/variazioni nelle quote di proprietà; casi di esclusione/esenzione dal consolidamento delle entità di investimento; attività di disclosure. Nel presente documento – essenzialmente basato su rielaborazioni di IAS Plus – e nel prosieguo, in linea con le finalità del focus e senza pretese di esaustività, ci si focalizzerà sui soli primi due aspetti poc’anzi menzionati, lasciando l’approfondimento dei restanti al lettore. Preparazione del bilancio consolidato Una capogruppo, una volta definito il suo perimetro o area di consolidamento, redige il bilancio consolidato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni, eventi e circostanze simili. Tuttavia, una controllante non è tenuta a presentare il bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni: è una controllata al 100% o una controllata parziale di un'altra entità e gli altri proprietari, compresi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati e non si oppongono al fatto che la controllante non presenti il bilancio consolidato; i propri strumenti di debito o di capitale non sono negoziati in un mercato di capitali (e.g. borse valori nazionali/estere, mercati “over-the-counter”, compresi i mercati locali e regionali); non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una commissione per i valori mobiliari (“security commission”) o un altro organismo di regolamentazione col fine di emettere strumenti da collocare in un mercato di capitali; la penultima controllante (o qualsiasi controllante intermedia) della capogruppo redige un bilancio, disponibile pubblicamente e conforme agli IFRS, in cui le controllate sono consolidate o sono valutate al “fair value through profit or loss” in conformità all'IFRS 10. Procedure di consolidamento La costruzione del bilancio consolidato richiede l’attuazione di alcune “procedure” necessarie per redigere un documento rappresentativo della vita del gruppo in quanto unica entità economica. In breve, il redattore: combina elementi simili di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari della capogruppo con quelli delle controllate; compensa (elimina) il valore contabile della partecipazione della capogruppo in ciascuna controllata con la relativa quota di patrimonio netto – a questo proposito, si confronti l'IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” per il trattamento contabile dell'eventuale avviamento; elimina integralmente le attività e le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo (e.g. gli utili o le perdite derivanti da operazioni infragruppo che sono rilevati nell'attivo, come il valore di magazzino e delle immobilizzazioni, sono eliminati integralmente). La capogruppo e le controllate devono avere la stessa data di chiusura del bilancio: la differenza tra la data del bilancio della controllata e quella del bilancio consolidato non deve comunque essere superiore a tre mesi. Conclusioni L'IFRS 10 sostituisce la parte dello IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” (ora solo “Bilancio separato”) che si occupava della contabilizzazione delle società controllate nel consolidamento. In estrema sintesi l'obiettivo dell'IFRS 10 è quello di stabilire un unico modello di controllo da applicare a tutte le entità, comprese le entità a destinazione specifica, a prescindere dalla forma giuridica di determinate operazioni. Le modifiche richiedono a coloro che si occupano dell'implementazione dell'IFRS 10 di esercitare un giudizio significativo per determinare quali entità devono essere considerate controllate e che, quindi, richiedono il consolidamento da parte della capogruppo. In conclusione, l'IFRS 10 non modifica nella sostanza le procedure di consolidamento ma, ridefinendo il concetto di “controllo”, cambia la modalità attraverso la quale occorre determinare se un'entità debba essere consolidata o meno.
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