mercoledì 21/09/2022 • 17:06
Con la risposta n. 465 del 21 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche è fruibile anche per le spese sostenute in un condominio a prevalenza non residenziale.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 465 del 21 settembre 2022, ha chiarito che la detrazione per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche è fruibile anche per le spese sostenute in un condominio a prevalenza non residenziale, dal momento che la disciplina fa semplicemente riferimento a spese effettuate su edifici già esistenti. Si ricorda infatti che ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo (art. 119-ter DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a: - per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, € 50.000; - per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; - per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari, € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso di specie, le spese consistono nell'installazione di un ascensore in un condominio costituito da 15 unità immobiliari con finalità a prevalenza non residenziale: 12 unità di categoria A/10 (uffici/studi privati), 2 unità di categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) e 1 unità di categoria C/6 (autorimessa). Sarà pertanto possibile fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto di ogni altro requisito indicato dalla disciplina di riferimento in materia. Fonte: Risp. AE 21 settembre 2022 n. 465
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