Per effetto delle nuove disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26,27 e 40 D.Lgs. 148/2015.
Qualora gli accordi sindacali per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal residuale Fondo di integrazione salariale, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Inoltre, i contributi eventualmente già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale.
Destinatari dell'assegno di integrazione salariale
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigent...
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