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giovedì 22/09/2022 • 06:00

Lavoro Licenziamenti collettivi

Decreto Aiuti ter: sanzioni pesanti per chi delocalizza

Il Decreto Aiuti ter modifica ed integra le misure anti-delocalizzazione della Legge di Bilancio 2022. Il datore di lavoro che provvede comunque al licenziamento di più del 50% dei lavoratori impiegati mediamente nell'ultimo anno sarà tenuto alla restituzione degli aiuti ricevuti nell'ultimo decennio.

di Paolo Bonini - Consulente del lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di Bilancio 2022, per contrastare i fenomeni di delocalizzazione “predatoria”, ha stabilito che i datori di lavoro che nell'anno precedente abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato in media almeno 250 lavoratori e che intendano chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in Italia, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando non meno di 50 persone, debbano procedere:

  • a darne preventiva comunicazione almeno 90 giorni prima alle RSA/RSU e alle sedi territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e al MISE, all'ANPAL, in cui devono essere indicate le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro il quale è prevista la chiusura; in mancanza, gli eventuali licenziamenti sono nulli;
  • all'elaborazione e alla presentazione, entro 60 giorni dalla prima comunicazione di un piano di durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali derivanti dalla chiusura. Il piano deve indicare le misure previste per preservare posti di lavoro e gestire possibili esuberi (ad es. ricorrendo ad ammortizzatori sociali o ricollocando i lavoratori presso altre aziende); le azioni volte alla rioccupazione o all'autoimpiego, che possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro nonché essere costituite da interventi in materia di formazione e riqualificazione professionale; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda, con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste;
  • all'esame congiunto con le OO.SS. del piano presentato, in presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro, del Mise e dell'ANPAL; il Decreto Aiuti ter prevede che il termine per l'esame sia portato da 30 a 90 giorni, a decorrere dalla presentazione del piano stesso;
  • all'eventuale sottoscrizione di un accordo con il quale il datore di lavoro assume l'impegno a realizzare le azioni previste nel piano nei tempi e con le modalità programmate e a comunicare mensilmente ai soggetti interessati lo stato di attuazione del piano, aggiornandoli su tempi, modalità di attuazione e risultati. Prima della sottoscrizione del piano, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

A seguito dell'accordo, i lavoratori interessati dal piano possono beneficiare del programma di CIGS per transizione occupazionale introdotto dalla stessa Legge di Bilancio del 2022 (durata massima di 12 mesi) e del programma nazionale GOL. In tal caso, per gli eventuali licenziamenti collettivi, effettuati dal datore dopo la conclusione del piano, non si applica la maggiorazione, pari al 300%, del ticket licenziamento, prevista dalla Legge 92/2012.

In mancanza di accordo, decorso il termine di 90 giorni dalla prima comunicazione, può essere avviata la procedura relativa ai licenziamenti collettivi.

Il quadro sanzionatorio

La norma originaria prevede che per i licenziamenti effettuati in caso di mancata presentazione del piano o con piano incompleto o di inadempimento rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore sia tenuto a versare all'INPS il ticket licenziamento maggiorato del 600% del valore base, a prescindere dalla nullità dei licenziamenti; nel caso in cui i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo trascorsi novanta giorni dalla prima comunicazione, il contributo è dovuto, ma senza alcuna maggiorazione.

Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS il ticket NASPI di cui all'art. 2, c. 35, Legge 92/2012 aumentato del 50%, ossia pari al 450% del valore base. Anche in questo caso, il versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti e, qualora i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una procedura di licenziamento collettivo, il contributo è dovuto, ma senza maggiorazione.

Il Decreto Aiuti ter:

  • espunge dal testo normativo il riferimento all'inadempimento rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, che comporterebbe la maggiorazione del 600% del ticket;
  •  prevede invece che il ticket da versare in caso di mancata sottoscrizione del piano sia pari al 500% dell'importo base;
  • abroga la (poco chiara) disposizione che stabiliva che, in mancanza di accordo, a seguito dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo (sempre decorsi 90 giorni dalla prima comunicazione), potesse essere “saltata” la fase di esame congiunto di cui all'art. 4, cc. 5 e 6, Legge 223/91;
  • introduce una disposizione che fa salve eventuali previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi.

La restituzione degli aiuti di Stato

Il Decreto Aiuti ter prevede che il datore di lavoro che, esperita la procedura, proceda ugualmente alla cessazione definitiva dell'attività produttiva o di una “parte significativa” della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, da cui derivi una contestuale riduzione di personale superiore al 50% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale (la portata di tale previsione deve essere chiarita), dovrà restituire le sovvenzioni, i contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

Gli aiuti e sovvenzioni contemplati dalla disposizione sono tutti quelli che sono oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato. Fino alla completa restituzione di tali somme non saranno concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. L'atto con cui le pubbliche amministrazioni danno atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione costituirà titolo legittimante l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.

La nuova disciplina dovrà applicarsi anche alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti ter e ancora pendenti. In tal caso, il termine per la discussione del piano presentato dal datore di lavoro sarà comunque di 120 giorni.

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