giovedì 22/09/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti ter modifica ed integra le misure anti-delocalizzazione della Legge di Bilancio 2022. Il datore di lavoro che provvede comunque al licenziamento di più del 50% dei lavoratori impiegati mediamente nell'ultimo anno sarà tenuto alla restituzione degli aiuti ricevuti nell'ultimo decennio.
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La Legge di Bilancio 2022, per contrastare i fenomeni di delocalizzazione “predatoria”, ha stabilito che i datori di lavoro che nell'anno precedente abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato in media almeno 250 lavoratori e che intendano chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in Italia, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando non meno di 50 persone, debbano procedere:
A seguito dell'accordo, i lavoratori interessati dal piano possono beneficiare del programma di CIGS per transizione occupazionale introdotto dalla stessa Legge di Bilancio del 2022 (durata massima di 12 mesi) e del programma nazionale GOL. In tal caso, per gli eventuali licenziamenti collettivi, effettuati dal datore dopo la conclusione del piano, non si applica la maggiorazione, pari al 300%, del ticket licenziamento, prevista dalla Legge 92/2012.
In mancanza di accordo, decorso il termine di 90 giorni dalla prima comunicazione, può essere avviata la procedura relativa ai licenziamenti collettivi.
Il quadro sanzionatorio
La norma originaria prevede che per i licenziamenti effettuati in caso di mancata presentazione del piano o con piano incompleto o di inadempimento rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore sia tenuto a versare all'INPS il ticket licenziamento maggiorato del 600% del valore base, a prescindere dalla nullità dei licenziamenti; nel caso in cui i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo trascorsi novanta giorni dalla prima comunicazione, il contributo è dovuto, ma senza alcuna maggiorazione.
Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS il ticket NASPI di cui all'art. 2, c. 35, Legge 92/2012 aumentato del 50%, ossia pari al 450% del valore base. Anche in questo caso, il versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti e, qualora i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una procedura di licenziamento collettivo, il contributo è dovuto, ma senza maggiorazione.
Il Decreto Aiuti ter:
La restituzione degli aiuti di Stato
Il Decreto Aiuti ter prevede che il datore di lavoro che, esperita la procedura, proceda ugualmente alla cessazione definitiva dell'attività produttiva o di una “parte significativa” della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, da cui derivi una contestuale riduzione di personale superiore al 50% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale (la portata di tale previsione deve essere chiarita), dovrà restituire le sovvenzioni, i contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.
Gli aiuti e sovvenzioni contemplati dalla disposizione sono tutti quelli che sono oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato. Fino alla completa restituzione di tali somme non saranno concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. L'atto con cui le pubbliche amministrazioni danno atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione costituirà titolo legittimante l'iscrizione a ruolo dei relativi importi.
La nuova disciplina dovrà applicarsi anche alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti ter e ancora pendenti. In tal caso, il termine per la discussione del piano presentato dal datore di lavoro sarà comunque di 120 giorni.
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