La Legge di Bilancio 2022, per contrastare i fenomeni di delocalizzazione “predatoria”, ha stabilito che i datori di lavoro che nell'anno precedente abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato in media almeno 250 lavoratori e che intendano chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in Italia, con cessazione definitiva della relativa attività e licenziando non meno di 50 persone, debbano procedere: a darne preventiva comunicazione almeno 90 giorni prima alle RSA/RSU e alle sedi territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e al MISE, all'ANPAL, in cui devono essere indicate le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro il quale è prevista la chiusura; in mancanza, gli eventuali licenziamenti sono nulli; all'elaborazione e alla presentazione, entro 60 giorni dalla prima comunicazione di un piano di durata massima di 12 mesi per limitare le ricadute occupazionali derivanti dalla chiusura. Il piano deve indicare le misure previste per preservare posti di lavoro e gestire possibili esuberi (ad es. ricorrendo ad ammortizzatori sociali o ricollocando i lavoratori presso altre aziende); le azioni volte alla rioccupazione o all'autoimpiego, che...
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