mercoledì 21/09/2022 • 14:57
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta n. 464 del 21 settembre 2022, che nel calcolo della superficie complessiva di un edificio ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale devono essere considerati anche gli immobili delle reti pubbliche di comunicazione (cat. F/7).
redazione Memento
Nell'ambito del superbonus, con la risposta n. 464 del 21 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell'edificio, occorre considerare, nel calcolo della superficie complessiva dell'edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell'edificio medesimo, la cui destinazione d'uso è ben definita e non residenziale. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale (art. 12 c. 2 D.Lgs. 33/2016 che ha modificato l'art. 86 c. 3 D.Lgs. 259/2003 - codice delle comunicazioni elettroniche, c.d. CCE). Tuttavia è stato precisato che, tenuto conto che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica e inventariale a supporto della gestione del territorio, la citata esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle unità immobiliari e dal computo della rendita catastale non esclude che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. Nel caso di specie il condominio sul quale verranno effettuati i lavori di efficientamento energetico è costituito, oltre che dalle unità abitative, da una centrale telefonica facente parte strutturalmente del palazzo anche se dotata di accesso autonomo, composta da una unità categoria D/7 (uffici, magazzini, ecc.) e da un'unità categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga). Per verificare se l'edificio oggetto degli interventi è residenziale nella sua interezza, si dovrà tener conto anche dell'immobile in categoria F/7. Fonte: Risp. AE 21 settembre 2022 n. 464
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