mercoledì 21/09/2022 • 12:54
Con la sentenza della Cassazione n. 27432 del 20 settembre 2022, è stato affermato che le retribuzioni arretrate corrisposte da una PA e relative ad anni anteriori all'introduzione dell'IRAP non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
redazione Memento
La Cassazione, con la sentenza n. 27432 del 20 settembre 2022, ha chiarito che non concorrono alla determinazione della base imponibile le retribuzioni arretrate che sono state corrisposte dalla PA in un periodo d'imposta di vigenza dell'IRAP, ma che sono relative ad anni anteriori rispetto all'introduzione dell'IRAP stessa. Nel caso di specie, un'università presenta domanda di rimborso relativamente alla maggiore IRAP versata e non dovuta per le retribuzioni arretrate erogate nel 2001 e nel 2008 ai lettori di lingua straniera per il lavoro da questi ultimi svolto dal 1968 al 1997 (periodo antecedente rispetto all'introduzione dell'IRAP). Alla richiesta di rimborso dell'IRAP l'Amministrazione finanziaria ha risposto con diniego; l'università ha fatto quindi ricorso, che è stato rigettato sia in primo che in secondo grado. La Cassazione ha invece accolto la suddetta domanda di rimborso, dal momento che le retribuzioni arretrate erogate riguardano anni anteriori rispetto all'introduzione dell'IRAP e che viene meno il presupposto impositivo secondo cui l'attività esercitata da società ed enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso un presupposto d'imposta (di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs. 446/97). Inoltre, in base all'art. 53 Cost., uno dei requisiti della capacità contributiva è la sua attualità", infatti il tributo deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non passata o futura (cfr C. Cost. 4 aprile 1990 n. 155). Si ricorda che per le Pubbliche Amministrazioni (ma anche per le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale) la base imponibile IRAP si determina attraverso il metodo retributivo (di cui all'art. 10-bis c. 1 D.Lgs. 446/97). Nel dettaglio, per il calcolo occorre sommare: - le retribuzioni erogate ai dipendenti, che concorrono alla formazione del valore della produzione netta secondo il principio di cassa; - i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative; - i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; - i compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; - i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente. Fonte: Cass. 20 settembre 2022 n. 27432
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