mercoledì 21/09/2022 • 06:00
In materia di sicurezza sul lavoro la Cassazione ha ammesso che il requisito del vantaggio, necessario affinché si configuri la responsabilità 231, sussiste anche nel caso di violazioni occasionali della normativa. Questo per evitare che le esigenze della produzione abbiano la meglio sulla tutela dei lavoratori.
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Con la sentenza n. 33976/2022, la Corte di Cassazione si confronta con l'ennesimo caso di responsabilità dell'ente per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo nuovi spunti di riflessione in merito alla declinazione delle nozioni di “interesse” e “vantaggio” in questo particolare contesto.
Il caso
Prima di soffermarsi sulle valutazioni della Suprema Corte, gioverà riassumere brevemente il caso. A seguito di un incidente occorso ad un dipendente stagionale, provocato dalla presenza sul luogo di lavoro di un meccanismo privo dei necessari sistemi di protezione, il giudice di primo grado ha condannato il presidente del consiglio di amministrazione per violazione dell'art. 71, c. 1, D.Lgs. 81/2008, avendo messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti di sicurezza, e la società ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 in quanto, ancorché in possesso di modello organizzativo, dotata di sistemi inidonei alla prevenzione dell'infortunio. Il vantaggio connesso alla condotta illecita, ravvisato nel risparmio di spesa corrispondente alla mancata installazione del dispositivo di protezione, è stato quantificato in un importo pari a eur
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