mercoledì 21/09/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la circostanza che i contribuenti abbiano ricevuto risarcimenti per i danni subiti dagli immobili (incendi/inondazioni, ecc.) non pregiudica la detraibilità dei costi sostenuti per gli interventi edilizi effettuati su tali immobili.
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Con le risposte n. 458 e n. 459 del 20 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la detraibilità delle spese per interventi: ricompresi nel novero del c.d. superbonus (art. 119 DL 34/2020); di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 bis TUIR); e di riqualificazione energetica c.d. ecobonus (art. 14 DL 63/2013), sostenuti su immobili danneggiati (ad esempio, da incendio o da altri eventi atmosferici) per i quali i contribuenti hanno beneficiato di un risarcimento del danno da parte delle compagnie di assicurazione. Al riguardo, due diversi contribuenti hanno chiesto all'AE di confermare che la percezione di un risarcimento e/o indennizzo assicurativo non fosse ostativo al riconoscimento delle detraibilità (al 50%, 65% ovvero il superbonus) dei costi sostenuti per gli interventi edilizi destinati anche a ripristinare gli immobili danneggiati. Una risposta riguarda (n. 458) un caso di incendio, la seconda riguarda i danni conseguenti da un evento atmosferico (n. 459). Il dubbio interpretativo Il punto critico è che in base al dettato normativo, la detraibilità è condizionata al fatto che i costi rimangano “effettivamente” a carico dei contribuenti. Si poneva quindi il ...
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