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martedì 20/09/2022 • 14:25

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Compatibilità tra regime impatriati e regime forfettario

L'opzione per il regime forfettario non permette di esprimere a posteriori l'opzione per il regime per gli impatriati anche se il lavoratore ne presenta i requisiti al momento del rientro in Italia. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 460 del 20 settembre 2022.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 460 del 20 settembre 2022, ha precisato che l'opzione per il regime forfettario (di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014) comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati, nonostante ne sussistano i requisiti per l'applicazione al momento del rientro in Italia.

Come già ricordato dall'AE, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario (Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E).

Nel caso di specie, pertanto, se l'Istante, dopo aver trasferito la residenza fiscale in Italia nel mese di aprile 2022, dovesse optare in relazione all'annualità in corso per il regime forfettario, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2023 al 2026) non potrà fruire del diverso regime speciale per lavoratori impatriati.

Chi può beneficiare del regime impatriati?

Si ricorda che il regime speciale per lavoratori impatriati è destinato al lavoratore che (art. 16 D.Lgs. 147/2015):

- trasferisce la residenza nel territorio dello Stato;

- non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

- svolge l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Fonte: Risp. AE 20 settembre 2022 n. 460

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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