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mercoledì 21/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto aiuti ter

Esteso il credito di imposta per l’attività agricola e della pesca

Il Decreto aiuti ter estende il credito di imposta per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca anche al quarto trimestre 2022. Rispetto ai trimestri precedenti, questa volta, però, la norma prevede due novità: l’esplicito riferimento alle imprese agromeccaniche quali beneficiarie del bonus e l’applicazione del credito anche per attività diverse dalla trazione dei mezzi agricoli.

di Studio Associato Tosoni

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  • Tempo di lettura 4 min.
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L'art. 18 DL 21/2022, al fine di mitigare gli effetti negativi conseguenti all'aumento dei prezzi del gas e del carburante, aveva previsto a beneficio delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 e comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Successivamente, il DL 50/2022, con l'art. 3-bis, ha esteso la misura anche al secondo trimestre 2022 ma per le sole imprese esercenti attività della pesca, lasciando invariato l'ambito oggettivo della norma e la misura del credito.

Infine, l'art. 7 DL 115/2022 ha previsto l'applicazione della misura agevolativa per il terzo trimestre, sia con riferimento alle imprese esercenti attività agricola che a quelle esercenti attività della pesca e, ancora una volta, lasciando inalterato l'ambito oggettivo e la misura.

La prima novità prevista nella bozza del DL Aiuti ter riguarda l'ambito soggettivo della norma. Infatti, la norma precisa che l'agevolazione spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61. Compaiono, per la prima volta, nel testo di legge, le imprese agromeccaniche.

La formulazione “imprese esercenti attività agricola”, in luogo della più puntuale “imprese agricole” (che sono quelle esercenti attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura e attività connesse) e l'assenza del riferimento all'art. 2135 c.c., hanno portato a ritenere che fossero beneficiarie di questa misura anche le imprese agromeccaniche. In tal senso, era stato auspicato un chiarimento dall'amministrazione finanziaria. Le imprese agromeccaniche, infatti, svolgendo lavorazioni agricole si riteneva fossero incluse nella definizione di imprese “esercenti attività agricole”.

Tuttavia, non è chiaro se questa previsione deve essere intesa come precisazione, per cui il credito spetta a queste imprese anche per il primo e per il terzo trimestre oppure se devono considersi incluse solo per il quarto trimestre. Si rende necessario un ulteriore chiarimento in tal senso.

Va poi precisato che imprese agromeccaniche beneficiarie sono quelle che hanno un codice Ateco 1.61, vale a dire quelle che eseguono attività di supporto alla produzione vegetale e non anche quelle che esercitano attività di supporto alla produzione animale (che hanno codice ATECO 1.62).

Una seconda novità riguarda la previsione del credito di imposta, per le sole imprese esercenti attività agricole e della pesca (quindi, in questo caso, sono escluse le imprese agromeccaniche), con riferimento alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Con riferimento ai primi tre trimestri dell'anno, la circostanza che il credito di imposta fosse riferito alle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina “per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca”, aveva comportato l'esclusione dal beneficio di tutti gli acquisti destinati ad utilizzi diversi quali, quelli di riscaldamento.

Con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre, il legislatore prevede espressamente l'attribuzione del credito anche con riferimento al carburante acquistato ed utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Infine, una novità per quanto riguarda l'utilizzo del credito. Le modalità sono le stesse previste per i trimestri precedenti, vale a dire l'utilizzo in compensazione orizzontale oppure la cessione; la novità è che mentre il credito dei trimestri precedenti deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre quello del quarto trimestre potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2023. Si precisa che, su questo aspetto, la bozza prevede, in subordine, l'utilizzo fino al 30 giugno 2023; sarà quindi necessario attendere il testo definitivo.

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