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martedì 20/09/2022 • 06:00

Lavoro DALL'INPS

Beneficio contributivo per il rientro dalla maternità

Con la Circolare n. 102 l'INPS fornisce le istruzioni operative sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, come modalità sperimentale per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (art. 1, c. 137, L. 234/2021).

L'agevolazione lascia ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato per i rapporti sia instaurati che instaurandi.

Soggetti beneficiari

I beneficiari della misura in commento da parte dell'Inps sono tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, sia tempo determinato che indeterminato, anche in regime di part-time, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Vengono ricompresi anche i rapporti di apprendistato, intermittenti, i rapporti di lavoro domestico e le lavoratrici assunte a scopo di somministrazione.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall'art. 16 D.Lgs 151/2001. L'INPS chiarisce che, seppure l'intervento normativo faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, l'agevolazione potrà trovare applicazione anche nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell'astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio. Parimenti, l'esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum (art. 17 D.Lgs. 151/2001).

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, stante il carattere sperimentale della misura, dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Misura dell'esonero e condizioni

L'esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice con una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità, a condizione, come detto, che il rientro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

La misura non assume quindi la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015 e non è neppure soggetto al possesso della regolarità contributiva (DURC).

Trovando poi applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un'agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza, non è pertanto soggetto all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cumulabilità e istruzioni operative

L'esonero operando come detto sulla quota a carico della lavoratrice madre, è ovviamente cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Per quanto riguarda invece le agevolazioni previste per i lavoratori, l'agevolazione in trattazione, risulta ulteriormente cumulabile con l'esonero dello 0,8% previsto dalla medesima Legge di bilancio (art. 1, c. 121, L. 234/2021).

Ai fini dell'applicazione operativa saranno i datori di lavoro a dover inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.

Tale richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

I datori di lavoro agricolo per richiedere l'applicazione dell'esonero contributivo dovranno inoltrare l'istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell'istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.

Le verifiche effettuate dall'istituto saranno relative alla natura privata dell'azienda interessata e dall'effettivo rientro della lavoratrice in servizio.

La fruizione dell'esonero, deve perentoriamente avvenire entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022.  Restano da definire le modalità di richiesta e di gestione per il comparto domestico che saranno oggetto di autonomo messaggio.

Esposizione in UniEmens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, ovvero l'UniEmens di competenza di ottobre 2022 le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione Denuncia Individuale. Nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> verrà valorizzato l'elemento <CodiceCausale> con il valore ELAM e verranno di conseguenza compilati il campo di <IdentMotivoUtilizzCausale> con la data di rientro della lavoratrice ed inoltre gli elementi relativi ad <AnnoMeseRif> e <ImportoAnnoMeseRif> con indicazione del periodo e dell'importo conguagliato.

Come spesso avviene poco tempo per gestire gli arretrati, che potranno essere inseriti esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza sino al mese di dicembre 2022 ripentendo per tutti i mesi di arretrato gli elementi richiesti.

Fonte: Circ. INPS 19 settembre 2022 n. 102

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