lunedì 19/09/2022 • 12:01
La somma di denaro (c.d. invalidity pension) corrisposta al lavoratore dipendente della NATO per totale inabilità al lavoro è esente da tassazione al pari dello stipendio e degli emolumenti che percepiva prima della malattia invalidante.
redazione Memento
Con la risposta del 16 settembre 2022 n. 457, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di invalidity pension corrisposta a un dipendente della NATO. L'istante, un dipendente della NATO, percepisce mensilmente una somma di denaro (c.d. invalidity pension) per totale inabilità al lavoro e su tale reddito versa un importo a titolo di tassazione. La NATO, inoltre, riconosce al dipendente un contributo in busta paga a titolo di tax adjustment, che va versato nel caso in cui la pensione sia soggetta a tassazione nello Stato dove risiede il pensionato. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere il trattamento fiscale applicabile alla somma percepita a titolo di invalidity pension che, in base al regolamento NATO, si trasformerà in pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda per il personale civile dipendente della NATO, l'esenzione dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 2083/62). Nel dettaglio, dunque, gli stipendi e gli emolumenti degli impiegati della NATO sono esenti da imposizione. L'istante riferisce all'Agenzia delle Entrate che pur non potendo eseguire alcuna mansione lavorativa per totale inabilità al lavoro è attualmente in servizio presso la NATO e durante il perdurare di tale causa di invalidità, gli è stata riconosciuta l'invalidity pension di importo equivalente allo stipendio che lo stesso percepiva prima della malattia invalidante. Come detto, tale reddito attualmente percepito si trasformerà in pensione di vecchiaia solo quando l'istante compirà 65 anni (ammesso che non rientri prima al lavoro nel caso in cui cessi il suo stato di malattia). Considerato che la retribuzione ricevuta dall'istante prima della malattia invalidante era esente da tassazione, secondo l'Agenzia delle Entrate, per analogia, anche il reddito percepito a titolo di invalidity pension riconosciuto dalla NATO è esente. Fonte: Risp. AE 16 settembre 2022 n. 457
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