lunedì 19/09/2022 • 06:00
Definite le regole per chiudere le pendenze tributarie in Corte di Cassazione: con provvedimento 16 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 130/2022, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
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Premessa
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 16 settembre 2022 n. 356446 ha approvato il modello di definizione delle liti pendenti in Cassazione: per lite pendente si deve intendere la lite il cui ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.
L'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia: quest'ultimo, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC e il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione orizzontale: è ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona, salvo eventuale diniego, con:
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Ambito soggettivo
Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione deve presentare la domanda di definizione agevolata per chiudere i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione: nella sostanza, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ambito oggettivo
Sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti:
La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.
Valore della lite
Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall'importo delle stesse.
Esempio
Ipotizzando che:
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.
Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del citato articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Presentazione della domanda
A partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell'istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
La presentazione è effettuata tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio che è parte nel giudizio di merito: infatti, nella domanda è necessario indicare il codice identificativo della Direzione provinciale/DRE (ufficio legale), la tipologia e il numero di atto impugnato nonché gli estremi della sentenza impugnata e la data di notifica del ricorso in Cassazione.
Occorre poi indicare il valore della lite e la tipologia di definizione operante (se quella di cui al comma uno o di cui al comma due).
Pagamento delle somme dovute
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione: il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Perfezionamento della definizione agevolata
La definizione si perfeziona con:
e
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Fonte: Provv. AE 16 settembre 2022 n. 356446
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