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sabato 17/09/2022 • 06:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito d’imposta IMU per imprese del turismo

Pronte le regole per fruire del credito d'imposta per l'IMU versata a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dalle imprese del settore del turismo per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l'attività turistica: un provvedimento delle Entrate definisce i criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

L'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto un credito d'imposta per:

  • le imprese turistico-ricettive;
  • le imprese che esercitano attività agrituristica;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

Condizioni per fruire del credito

Il credito d'imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019: ai fini dell'agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta immobiliare semplice delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il credito spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea: in data 21 giugno è arrivata la formalizzazione dell'autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall'articolo 22 del DL n. 21/2022.

Autodichiarazione

Il provvedimento in commento definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d'imposta: l'autodichiarazione è inviata, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate: nello stesso periodo è possibile:

  • inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Entro 5 giorni dall'invio, l'Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni: entro 10 giorni dall'invio, invece, l'Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento - o il mancato riconoscimento - del credito d'imposta.

Modalità di utilizzo del credito

Una volta riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate il diritto al credito, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24: qualora l'importo del credito d'imposta superi 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (DLgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell'autorizzazione all'utilizzo.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
  • nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo fruibile in base all'Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
  • con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Si precisa, inoltre che, il credito di imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nell'autodichiarazione

Con riferimento ai punti E), F) e G) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) del modello di autodichiarazione, rileva il periodo ammissibile corrispondente al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 oppure ad un periodo inferiore indicato nei campi “Data inizio” e “Data fine” in corrispondenza del punto E), di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021: viene lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile. Il beneficiario della misura può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che l'aiuto possa coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa).

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione: per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.

Fonte: Provv. AE 16 settembre 2022 n. 356194

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