È stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri svoltosi il 16 settembre 2022 il Decreto aiuti-ter, che prevede nuovi sostegni per famiglie e imprese, viene inoltre prevista un'indennità una-tantum di 150 euro per i soggetti con redditi fino a 20.000 euro.
La dote per la misura è salita a circa 14 miliardi a sostengo di famiglie, imprese ed anche degli enti locali; tali fondi si aggiungono alle altre misure d'aiuto per contrastare gli effetti dell'innalzamento dei prezzi delle fonti energetiche dovute al conflitto bellico Russia-Ucraina ed alle conseguenti sanzioni alla Russia.
La misura, terza del “pacchetto” aiuti, si inserisce, secondo quanto dichiarato in conferenza stampa nello scostamento di bilancio previsto di 30 miliardi che viene sostenuto dalla crescita di questi mesi e dall'aumento inflattivo delle entrate. Si sottolinea che la misura deve ancora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e potrà subire modifiche tecniche che non dovrebbero in ogni caso intaccare la sostanza delle misure.
Il Decreto prevede diverse misure per lavoratori ed imprese, tra queste il Ministro Franco sottolinea l'inserimento tra le imprese beneficiarie anche delle piccole imprese sino ad ora escluse.
Le diverse misure legate alle imprese hanno interessato un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale oltre che l'estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
Vengono inoltre dettate ulteriori disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti e misure straordinarie in favore delle regioni, enti locali, trasporto pubblico locale e regionale, ma anche sport, terzo settore, cinema e teatri.
Indennità una tantum lavoratori dipendenti
Viene prevista un'indennità una-tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici oggetto di apposita disciplina) con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro. La misura innova sulla modalità e sulla platea rispetto al bonus 200 euro erogato a luglio effettuando la verifica sull'imponibile della medesima mensilità nella quale viene erogato il bonus. La norma quindi prevede una valutazione della retribuzione imponibile “one shot” sul mese di novembre senza ulteriori successive verifiche. Tale novità semplifica notevolmente la misura, perdendo però di efficacia nella determinazione della platea di riferimento.
La misura è alternativa rispetto alle ulteriori previsioni di aiuto una-tantum istituite dal medesimo decreto per diverse tipologie di soggetti, inoltre il bonus è concedibile una sola volta anche in caso di più rapporti di lavoro. Non viene però prevista, almeno normativamente, la necessità di dichiarazione da parte del lavoratore che attesti le caratteristiche di spettanza, anche se la stessa appare quanto mai opportuna.
Si prevede che l'indennità venga riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. La somma riconosciuta non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce base imponibile Irpef ed Inps. I datori di lavoro compenseranno gli importi concessi con i contributi previdenziali da versare.
Indennità una tantum per pensionati
Come misura d'aiuto e di contrasto al caro vita, viene istituita una ulteriore indennità una-tantum anche per i soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.
Ai fini di tale verifica reddituale sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L'indennità verrà riconosciuta, in maniera alternativa alle altre misure una tantum per lavoratori previste dal medesimo decreto, nel mese di novembre 2022 per un importo pari a 150 euro. L'indennità una tantum verrà corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata.
Lavoratori domestici, soggetti disoccupati e collaboratori coordinati e continuativi
L'INPS erogherà nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32 comma 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro.
Per i soggetti che invece percepiranno nel mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione Naspi previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, verrà riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum anche in questo caso pari a 150 euro. La stessa indennità viene riconosciuta anche a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
L'INPS, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti ed altri soggetti
L'INPS, in questo caso a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, l'importo una tantum pari a 150 euro. Per rientrare nell'erogazione della misura i soggetti non devono avere un reddito relativo ai rapporti che generano il diritto non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. La stessa indennità viene prevista per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
La stessa indennità verrà anche erogata:
Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
Lavoratori autonomi
Per i soggetti autonomi, in attesa ancora della pubblicazione delle indicazioni operative, l'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 è incrementata di 150 euro a condizione per i soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Fonte: Com. Stampa CdM 16 settembre 2022