L'INPS ha dato attuazione all'aumento da cinque a sette anni della durata massima del prepensionamento riconosciuto al personale del credito.
Come noto, a partire dal 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell'assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. La durata massima dell'assegno è stata successivamente ripetutamente estesa da cinque a sette anni: in particolare, l'aumento, concesso a cominciare dagli anni 2016-2017 , è stato da ultimo confermato, in relazione all'anno 2022, dal comma 5-undecies, art. 3, DL 228/2021.
La novità in termini di durata, relativa all'anno in corso, è stata recepita, con apposita modifica, nel “Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito”, nella parte relativa alla durata massima dell'assegno straordinario. In particolare, sul Regolamento è intervenuto il DM 22 giugno 2022 prevedendo che, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell'anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).
La misura è stata ora attuata anche dall'INPS che, con il Messaggio n. 3401 dello scorso 16 settembre, ha reso noto che le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.
Fonte: Mess. INPS 16 settembre 2022 n. 3401