lunedì 19/09/2022 • 06:00
Approvata dal Consiglio dei Ministri la misura agevolativa voluta dal Ministro del Lavoro: gli Enti del Terzo Settore potranno beneficiare di un contributo straordinario pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata.
redazione Memento
Anche gli Enti del Terzo Settore potranno contare su sostegno statale per difendersi dal caro bollette. Tra le molte misure approvate dal nuovo Decreto Aiuti ter, licenziato lo scorso 16 settembre dal Consiglio dei Ministri, sono stati previsti per il mondo degli ETS: un contributo straordinario pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre del 2022; un eguale contributo straordinario sempre pari al 25%, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, per quanto consumato nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. La misura, proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, è volta ad arginare le gravi conseguenze sociali, politiche ed economiche del conflitto in Ucraina risentite dal Terzo settore dopo la già difficile emergenza pandemica. Tra queste, le variazioni dei prezzi delle materie prime e delle oscillazioni dei mercati finanziari osservate dallo scoppio della guerra. Proprio al fine di attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale sulle numerose e diverse attività svolte dagli enti del Terzo Settore, la proposta normativa prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto di gas ed energia a favore degli enti del Terzo Settore. Potranno fruire dei contributi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe. I contributi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. La disciplina, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento dei contributi verranno disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fonte: Com. Stampa MinLav 16 settembre 2022
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