sabato 17/09/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
redazione Memento
Entro il 31 dicembre 2022 devono essere utilizzati in compensazione i crediti d'imposta riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha istituito gli appositi codici tributo da inserire nel Mod. F24 ai fini della compensazione: CODICI TRIBUTO BONUS BOLLETTE IMPRESE TERZO TRIMESTRE 2022 6968 Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (art. 6, c. 1, DL 115/2022) 6969 Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (art. 6, c. 2, DL 115/2022) 6970 Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (art. 6, c. 3, DL 115/2022) 6971 Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (art. 6, c. 4, DL 115/2022) 6972 Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7, DL 115/2022) Si ricorda che: il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022; il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022; il credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022; il credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022; il credito d'imposta relativo all'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 18 DL 21/2022) è esteso alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022. In sede di compilazione del modello F24, i nuovi codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Fonte: Ris. AE 16 settembre 2022 n. 49
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