lunedì 19/09/2022 • 06:00
Nell'ambito di una vendita immobiliare tra soggetti passivi, non si può negare la detrazione IVA per il solo fatto che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie o in insolvenza, comportando il mancato versamento dell'IVA (CGUE, HA.EN., C-227/21, sentenza del 15 settembre 2022).
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L'art. 168, lett. a), della Direttiva IVA 2006/112/CE va interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale consistente, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all'acquirente il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in grado di versare l'IVA all'erario. A queste conclusioni è giunta la Corte di Giustizia nella sentenza del 15 settembre 2022, a conclusione del giudizio HA.EN., C-227/21.
Detrazione IVA e fenomeni fraudolenti
Il diritto alla detrazione IVA, previsto dall'art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE, è volto ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo così la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette, purché queste siano in linea di principio di per sé
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