sabato 17/09/2022 • 06:00
Alle riserve di utili deliberate entro il 31 dicembre 2022, ma distribuite anche oltre tale data, non si applica il regime transitorio, come chiarito dall'AE nella risposta n. 454 del 16 settembre 2022.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 454 del 16 settembre 2022, ha chiarito che le riserve di utili deliberate entro il 31 dicembre 2022 e distribuite in più tranches anche oltre tale data devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.
Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (art. 1 c. 999 – 1006 L. 205/2017) ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate (ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett. c DPR 917/86) percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26%, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva. Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La legge di bilancio ha previsto anche un regime transitorio, secondo il quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente (di cui all'art. 47 c. 1 DPR 917/86). Nel dettaglio, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con un'imponibilità parziale nella misura del:
- per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, 40%;
- per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, 49,72%;
- per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, 58,14%.
Il regime transitorio (previsto dall'art. 1 c. 1006 L. 205/2017) deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. Se gli utili sono distribuiti oltre tale arco di tempo, si deve applicare la ritenuta del 26%.
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