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lunedì 19/09/2022 • 06:00

Lavoro Licenziamento per insubordinazione

Licenziabile la dipendente assente per due volte alla visita medica

La Cassazione, con l'ordinanza 6 settembre 2022 n. 26199, ha ritenuto che il rifiuto di presentarsi alla visita medica aziendale di idoneità alle nuove mansioni assegnate configura “grave insubordinazione”, nonostante la dipendente avesse contestato un demansionamento da parte dell'azienda.

di Federico Manfredi - Avvocato - Head of practice Diritto del Lavoro – Carnelutti Law Firm

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Il rapporto giuridico lavoratore–datore di lavoro non è paritario. Al contrario il contratto di lavoro subordinato è ontologicamente caratterizzato dalla compresenza di due parti contrattualmente poste su altrettanti piani: una di potere ed un'altra di soggezione al potere datoriale stesso. Il potere giuridico di cui viene investito il datore di lavoro dagli artt. 2104 e ss. c.c. implica l'esistenza nell'Ordinamento di una consistente gamma di situazioni soggettive attive in cui il datore di lavoro ha la facoltà di produrre effetti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi nei confronti di altro soggetto (i.e. il dipendente), il quale vi resterà soggetto. Ed infatti, è proprio l'esistenza stessa di detti poteri direttivo, organizzativo, conformativo e disciplinare, previsti ai predetti artt. 2104,2105 e 2106 c.c., a rappresentare per la giurisprudenza di merito e di legittimità l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione (Trib. Cassino 13 febbraio 2014 n. 100). Parimenti, lo stato di soggezione del prestatore di lavoro impone allo stesso di osservare le disposizioni e le indicazioni impartitegli dal datore di lavoro. La giurisprudenza privilegia una nozione ampia di insubordinazione, ritenendo che questa non possa essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ...

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