Il rapporto giuridico lavoratore–datore di lavoro non è paritario. Al contrario il contratto di lavoro subordinato è ontologicamente caratterizzato dalla compresenza di due parti contrattualmente poste su altrettanti piani: una di potere ed un'altra di soggezione al potere datoriale stesso. Il potere giuridico di cui viene investito il datore di lavoro dagli artt. 2104 e ss. c.c. implica l'esistenza nell'Ordinamento di una consistente gamma di situazioni soggettive attive in cui il datore di lavoro ha la facoltà di produrre effetti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi nei confronti di altro soggetto (i.e. il dipendente), il quale vi resterà soggetto. Ed infatti, è proprio l'esistenza stessa di detti poteri direttivo, organizzativo, conformativo e disciplinare, previsti ai predetti artt. 2104,2105 e 2106 c.c., a rappresentare per la giurisprudenza di merito e di legittimità l'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione (Trib. Cassino 13 febbraio 2014 n. 100).
Parimenti, lo stato di soggezione del prestatore di lavoro impone allo stesso di osservare le disposizioni e le indicazioni impartitegli dal datore di lavoro. La giurisprudenza privilegia una nozione ...
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