Prende forma in via definitiva il quadro della legge delega in materia di riforma della giustizia civile che regola la negoziazione assistita, tra le cui materie sono inserite le controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro subordinato. A riequilibrare le condizioni delle parti, ed a confermare l'esigenza di particolare tutela riconosciuta in capo al lavoratore subordinato, considerato contraente debole del rapporto, l'inserimento della necessità che una volta raggiunto l'accordo tra le parti, questo debba essere sottoposto al vaglio di una commissione di certificazione, per la verifica, celere, della legittimità delle disposizioni delle parti.
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro ordinamento dal DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014 e consente la valida composizione delle liti, alternativa al ricorso al contenzioso giudiziario, con la ratifica di un accordo tra le parti, con l'assistenza, nella disciplina generale, di almeno un avvocato. La norma non prevede la possibilità della sua applicazione in materia di lavoro, anzi, nella formulazione originaria, ed attualmente ancora in vigore, la esclude espressamente. Quella del legislatore è stata una scelta di consapevolezza, giustificata dalla particolare natura dei diritti in gioco. In particolare, quelli fondamentali riconosciuti in capo ai lavoratori subordinati (salute, retribuzione, inquadramento, orario di lavoro, diritto al riposo, etc.), sono soggetti ad un particolare regime di indisponibilità, che secondo quanto previsto dall'art. 2113 c.c., ne impediscono la negoziabilità finanche allo stesso titolare, a meno che, a mente del quarto comma della norma del codice civile, ciò non avvenga in una delle c.d. sedi protette, e cioè in sede sindacale, davanti al giudice del lavoro, davanti ad una commissione di conciliazione presso le sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro, o presso una delle commissioni di certificazione.
La condizione contrattuale ed i diritti dei lavoratori subordinati
L'ampliamento della materia applicativa della negoziazione assistita quindi, e la ricomprensione dei diritti relativi ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., come tracciato dalla legge delega in materia di riforma della giustizia civile (Legge 206/2021), ha richiesto un significativo adattamento della materia, per non confliggere con l'impianto dettato dal codice civile, dettato dall'esigenza di apprestare adeguata tutela alle condizioni del lavoratore subordinato, considerata la sua condizione di debolezza contrattuale rispetto al datore di lavoro, che fa riferimento al cosiddetto “metus”, vera e propria condizione di sudditanza psicologica, oltre che economica e contrattuale, che indebolisce la consapevolezza nelle determinazioni in ordine alla disposizione dei propri diritti.
La negoziazione assistita in materia di lavoro
Così la novità introdotta dalla Legge 206/2021, sensibile alle condizioni premesse, ha innanzi tutto introdotto la necessità che la negoziazione in materia di diritti del lavoro fosse assistita perlomeno da un avvocato per ognuna delle parti, in luogo della sufficienza dell'unico professionista previsto in via ordinaria dalla disciplina originaria per le dispute aventi ad oggetto diritti privati. Inoltre ognuna delle parti in causa ha diritto di farsi assistere anche da un consulente del lavoro, a riprova della specialità della materia e della natura propria del diritto del lavoro, appartenente senza dubbio alla sfera del diritto privato, ma altrettanto certamente connotato da proprie peculiarità, che si riverberano sia dal punto di vista del regime sostanziale della disciplina, così come negli aspetti procedurali, soprattutto con riferimento alle regole in materia di soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, nel cui alveo si colloca la negoziazione assistita.
A chiusura del cerchio della conferma del riconoscimento da parte del legislatore di tali esigenze specifiche, il richiamo, della Legge 206/2021, a che all'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia di lavoro, sia assicurato il particolare regime di stabilità di cui al quarto comma dell'art. 2113 c.c. La previsione, come già ricordato, ponendosi quale eccezione alla regola generale di indisponibilità dei diritti dei lavoratori subordinati, ne consente la valida negoziazione soltanto davanti ad un organo terzo, a tutela della verifica della consapevolezza del lavoratore subordinato rispetto alla definitività degli effetti del suo agire.
Il nulla osta delle commissioni di certificazione
Il quadro regolatorio si completa, così come evidente dal testo emerso dalle commissioni parlamentari, con la previsione che una volta raggiunto l'accordo e sottoscritto in sede di negoziazione assistita da avvocati e consulenti del lavoro, questo debba essere sottoposto al vaglio di una commissione di certificazione, presso la quale le parti cureranno celermente la trasmissione, affinché possano verificare la legittimità, in punto di diritto, degli effetti dispositivi contenuti, recuperando così un momento di equilibrio e coerenza con l'impianto normativo generale di tutela delle condizioni del lavoratore subordinato, che ha in proposito nell'art. 2113 c.c. il nucleo essenziale di riferimento, e rispondendo all'invito – rectius – imperativo del legislatore delegante, di assicurare alla negoziazione assistita in materia di lavoro la dignità ed i contenuti di tutela – in uno: la legittimità – richiesta dall'impianto codicistico.