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lunedì 19/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto Semplificazioni

Presentazione del modello LIPE secondo trimestre al 30 settembre

In sostituzione del termine originario fissato per il 16 settembre, il decreto Semplificazioni ha modificato il calendario fiscale 2022 concedendo ulteriori due settimane per la LIPE relativa al secondo trimestre. In particolare, è stato posticipato al 30 settembre 2022 l'invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Come ampiamente preannunciato, viene confermata la proroga per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2022.

La legge n. 122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni, mantiene la previsione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022 con cui si proroga dal 16 al 30 settembre 2022 il termine di invio della LIPE del secondo trimestre. L'adempimento, che trova disciplina nell'art. 21- bis del D.L. n. 78/2010, prevede che la comunicazione sia trasmessa per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, da tutti i soggetti passivi dell'Iva così come elencati dalle stesse Entrate nel proprio scadenzario; ne sono esclusi coloro che non devono presentare la dichiarazione annuale (contribuenti totalmente esenti, forfetari, associazioni in regime speciale legge n. 398/1991) e contribuenti che non sono tenuti all'esecuzione delle liquidazioni periodiche.

I vantaggi (?) della proroga

In sostanza, viene modificato a regime il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre. Il cambiamento (anche temporale) è stato introdotto con l'articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che è intervenuto sulla disciplina di riferimento (articolo 21-bis, comma 1, Dl 78/2010), secondo cui i soggetti passivi Iva - esclusi quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero - sono tenuti a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (modello Lipe). L'invio, operato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che, secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che, in alternativa, può avvenire all'interno della dichiarazione annuale Iva (quadro VP); quest'ultima, in tale circostanza, dev'essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

Le scadenza LIPE aggiornate

Riepilogando, queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

- primo trimestre, 31 maggio

- secondo trimestre, 30 settembre

- terzo trimestre, 30 novembre

- quarto trimestre, 28 febbraio.

A tal riguardo, anche per riflettere a 360 gradi sulle novità cosi introdotte, una considerazione è d'obbligo.

Ed invero, come noto, le liquidazioni periodiche hanno assunto una rilevanza significativa a seguito dell'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica a regime, poiché in relazione ai contribuenti trimestrali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la bozza delle liquidazioni.

Pur tuttavia, molto più importanti sono le ricadute in termini di controllo/ verifica e riscossione che l'Agenzia pone in essere, posto che la stessa analizza, fra gli altri, che l'imposta liquidata a debito non sia inferiore a quella risultante dalle fatture che il contribuente ha caricato nel sistema di interscambio o, ancora, l'IVA liquidata a debito venga tempestivamente versata, così permettendo ogni eventuale azione di recupero pro-contribuente.

A tal riguardo, inutile dire l'importanza di tale fase di verifica e riscossione proprio come strumento di prevenzione delle frodi Iva.

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